Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31539/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to failure to notify prosecutor's conclusions to defense via telematics, violating right to defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment and remanded the case for a new trial. The appellant argued that the appeal court failed to notify the prosecutor's conclusions to his defense counsel via telematics, preventing the defense from submitting written arguments. The court found this procedural omission violated the right to defense under the emergency pandemic legislation, establishing a general nullity for the failure to communicate such documents.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 23-bis comma 2 d.l. 28/10/2020 n. 137; Art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.: The failure to notify the prosecutor's conclusions to the defense via telematics in an appeal proceeding constitutes a general nullity, as the right to defense requires active and conscious participation regardless of physical presence.

Parole chiave

Generato dall'IA
right to defense nullity of judgment telematics notification emergency pandemic legislation procedural nullity evasione all'obbligo di contribuzione difetto di motivazione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23-bis comma 2 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l.
Art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
art. 385 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato Carmelo Fgrruggio avverso la sentenza emessa in data 14 ottobre 2019, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 178 c.p
176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021
(Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021,H.,Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Farruggío Carmelo, nato in Germania il 31/12/1987 avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le concclusìonì del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. Agnese Cattaneo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato Carmelo Fgrruggio avverso la sentenza emessa in data 14 ottobre 2019, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo inosservanza di norme stabilite a pena di nullità in relazione all'omessa comunicazione al difensore, per via telematica da parte della Corte di appello, delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, ragione per la quale la difesa non ha prodotto le proprie conclusioni, date erroneamente per presentate dalla sentenza. 2.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta di motivazione in ordine ai motivi nuovi di appello depositati in data 28 gennaio 2022, segnatamente con riguardo alla prospettata sussistenza della scriminante dello stato di necessità, quantomeno nella veste putativa.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione all'assorbente primo motivo.

2. Dalla verifica atti - consentita in ragione della natura processuale del motivo dedotto - non risulta alcuna comunicazione della requisitoria del prkuratore generale al difensore nè risultano presentate conclusioni scritte della difesa, erroneamente indicate in sentenza. Pertanto, fondata è la dedotta nullità per violazione del diritto di difesa in conformità al condivisibile orientamento secondo il quale nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del di. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021,H.,Rv. 281152), essendosi spiegato in motivazione che, in funzione del carattere "cartolare" del giudizio, ha precisato che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare, imponendo di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p.

3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello