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Sentenza — n. 30384/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against custodial detention order due to sufficient indicia of guilt from drug quantity and blocked phones.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Striglioni's appeal against a detention order issued by the Florence Tribunal regarding illegal cocaine possession. The defense argued contradictions in the lower court's reasoning concerning the quantity of drugs, the weight of the suspect's right to silence, and the adequacy of the measure given his known domicile. The court found the appeal unfounded, noting that the significant drug quantity found in the car and the suspect's failure to unlock his phones provided sufficient indicia of guilt to justify the custodial measure.

Regesto Legislator

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Art. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: The court established that a custodial detention order is justified when the quantity of illicit drugs found is considerable and the suspect's refusal to unlock devices prevents data extraction, creating sufficient indicia of guilt without requiring a contradiction in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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custodial detention order indicia di colpevolezza quantity of drugs right to silence burden of proof contradictory reasoning illegal possession traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 273 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.
Art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Striglioni Giovanni, nato a Sanremo il 16/02/1967 avverso la ordinanza del 13/04/2022 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in data 24 marzo 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Arezzo con la quale è stata respinta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Giovanni Striglioni in relazione alla detenzione illecita di kg. 1,124 di cocaina, disponendo la detta misura.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giovanni Striglioni deducendo: 2.1. Con il primo motivo assenza di motivazione in ordine alla quantità di stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo contraddittorietà della motivazione in ordine alla incidenza dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte del ricorrente, non potendosi da questo desumere i gravi indizi di colpevolezza, invertendo l'onere probatorio. 2.3. Con il terzo motivo contraddittorietà della motivazione in ordine al ritenuto occultamento della sostanza nell'abitacolo della autovettura che, pertanto, non consentiva la sua facile individuabilità da parte del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo, contraddittorietà della motivazione sulla adeguatezza della misura in relazione alla ritenuta mancanza di informazioni sul suo domicilio, pacificamente individuato.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.

2. I primi tre motivi sulla gravità indiziaria sono infondati, quando non genericamente proposti per inaccessibili ragioni in fatto. La ordinanza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha desunto la gravità indiziaria dal rinvenimento del notevole quantitativo di stupefacente in un vano portaoggetti sito sotto il sedile lato passeggero della autovettura guidata dallo Striglioni, ancorchè intestata ad un terzo. Ha, inoltre, valorizzato il rinvenimento di due cellulari dai quali non è stato possibile estrarre i dati in quanto "bloccati" dallo stesso indagato e la mancata opposizione di qualsiasi elemento che contrastasse tali emergenze, segnatamente con riferimento all'utilizzo da parte di terzi della stessa autovettura.

2. Il quarto motivo è generico rispetto alle complessive ragioni della massima misura applicata essendosi correttamente fatto leva - in ogni caso sulla gravità della condotta e sulla personalità già gravata del ricorrente.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. pr