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Ordinanza — n. 30346/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to direct filing by defendant violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30346/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it was directly filed by the accused in violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued for the appeal's validity, but the court found the filing method procedurally flawed and the grounds generic. Consequently, the appeal was rejected without formal hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal directly filed by the accused violates mandatory procedural requirements, rendering the appeal inadmissible without formal trial.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility direct filing by accused Code of Criminal Procedure procedural violation court costs and fine rappresentanza diretta rappresentanza volontaria requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Casadio Romano nato a Forlì il 28.04.1939 avverso la sentenza del 24 febbraio 2015 emessa dalla Corte di Cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini P1\ OSSERVA Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la genericità dei motivi di ricorso.

Rilevato, pertanto, che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022 La Consigliera estensora Il P