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Ordinanza — n. 30037/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds regarding plea bargain settlement and sentencing conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible via simplified procedure because it challenged a second-instance judgment based on grounds waived during the plea bargain settlement. The appellant argued an error in applying Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that issues regarding responsibility and guilt were explicitly renounced as part of the agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 610, Art. 599-bis c.p.p.; While appeals against plea bargain judgments are permitted for defects in the party's will or prosecutor's consent, claims regarding waived grounds or the failure to evaluate sentencing conditions are strictly inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain settlement waived grounds simplified procedure court costs award procedura semplificata stralcio del procedimento disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 610 c.p.p.
- deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
proc pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
proc pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Iannotti Simone nato a Roma 1'11.01.1992 avverso la sentenza del 29 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio OSSERVA Il ricorso - che deduce erronea applicazione di legge in relazione all'art.129 cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. E' difatti costante il principio per cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969) Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in via equitativa nell'importo indicato in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (v. sent.

Corte cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore I