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Sentenza — n. 29009/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against European arrest warrant delivery due to procedural timing and description errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29009/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Rome Court of Appeal's decision to deliver the applicant to Germany. The appellant argued that the lower court failed to verify grave evidence of guilt and exceeded statutory time limits for the warrant decision. The court rejected these claims, noting that recent legislative amendments removed the requirement for detailed evidence descriptions and clarified that procedural delays do not invalidate the delivery order.

Regesto Legislator

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Art. 2, 6 comma 1 lett. e), 2 legge 22 aprile 2005 n. 69; Art. 17, 22-bis d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10: The absence of detailed evidence descriptions in a European arrest warrant does not justify refusal, and procedural delays in issuing the delivery decision do not render the measure invalid.

Parole chiave

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European arrest warrant procedural inadmissibility time limit compliance grave evidence of guilt Cassazione appeal mandato d'arresto europeo procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ordine d'arresto per estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, 6 comma 1 lett. e), 2 legge 22 aprile 2005 n. 69
2.Quanto al primo motivo, fondato sostanzialmente sull'assunto secondo cui non sarebbe stata compiuta nessuna effettiva verifica sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si è già chiarito come con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n.
Art. 17, comma secondo, L. n. 69 del 2005
10, il riferimento ai "gravi indizi" sia stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
2.Quanto al primo motivo, fondato sostanzialmente sull'assunto secondo cui non sarebbe stata compiuta nessuna effettiva verifica sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si è già chiarito come con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" sia stato espunto dall'art.
Art. 22-bis, d.lgs. n. 10/21
Con le nuove disposizioni normative di cui all'art. 22-bis, introdotto dal citato d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 17/03/2016, Rv. 267421
Sez. 6, n. 3282 del 2/1/2022 Missaoui, Rv. 282749
Si tratta di termini diversi, ma la cui inosservanza in ogni caso non esplica alcuno effetto sulla validità della decisione sulla consegna (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 3282 del 2/1/2022 Missaoui, Rv. 282749; Sez.
Sez. 6, n. 32233 del 24/08/2021, Alakus
282749; Sez. 6, n. 32233 del 24/08/2021, Alakus, non massimata).
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Opyrchuk Iryna, nato in Ucraina il 21/01/1966; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 07/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. Pier Luigi Taglienti, difensore della ricorrente, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria dello Stato di Germania di Opyrchuk Iryna, destinataria di un mandato di arresto europeo processuale per i reati di furto, frode informatica, sostituzione di persona e falsificazione di documenti di identità.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la consegnanda articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2, 6 commi 1, lett. e), - 2, legge 22 aprile 2005 n.

69. Si sostiene che la Corte di appello di Brescia avrebbe omesso di pronunziarsi in ordine alla richiesta difensiva di assumere informazioni - ovvero di disporre accertamenti integrativi - in relazione alla mancata descrizione delle "circostanze della commissione del reato, compresi il luogo e il grado di partecipazione dei ricercato". L'Autorità tedesca si sarebbe limitata a trasmettere la richiesta cautelare e il mandato di arresto europeo senza specificare le evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna; né la Corte di appello avrebbe fatto riferimento agli elementi a discarico prodotti dalla difesa al fine di verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge; la Corte di appello avrebbe adottato la decisione oltre il termine di quindici giorni dalla esecuzione della misura cautelare, di cui all'art. 9 delle legge n. 69 del 2005. La procedura dunque sarebbe inefficace con conseguente rimessione in libertà del ricorrente e impossibilità di adottare la consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 2.Quanto al primo motivo, fondato sostanzialmente sull'assunto secondo cui non sarebbe stata compiuta nessuna effettiva verifica sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si è già chiarito come con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" sia stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. In linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e) della stessa legge prevede attualmente che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato mentre è stato contestualmente espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6).

Nel caso in esame, i requisiti descrittivi indicati, divesramente dagli assunti difensivi, sono chiaramente evincibili dal mandato di arresto (cfr. pag. 4 ) e sono stati seppur sinteticamente riportati in sentenza. Il motivo è sul punto strutturalmente generico e dunque inammissibile.

3. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.Prima delle modifiche introdotte dal d.l.gs. n. 10 del 2021, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, il diverso termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. n. 69 del 2005, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (cfr., Sez.6, 17/03/2016, Rv. 267421).

Con le nuove disposizioni normative di cui all'art. 22-bis, introdotto dal citato d.lgs. n.10/21 e con l'abrogazione dell'art. 21 della legge n. 69 del 2005 - che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 17 per la decisione sulla consegna da parte della corte di appello - sono state diversamente disciplinate le conseguenze del ritardo nell'adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, non essendo più prevista la caducazione automatica della misura cautelare, ma essendo stato rimessa sempre alla corte di appello la valutazione in materia di revoca della custodia cautelare, secondo delle cadenze temporali diverse dalla scadenza dei più brevi termini ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre unicamente ai tempi di decisione della Corte di appello.

I nuovi termini disciplinati dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 22-bis cit. riguardano attualmente anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo le relative scadenze riferite alla decisione "definitiva" sulla richiesta di consegna. Si tratta di termini diversi, ma la cui inosservanza in ogni caso non esplica alcuno effetto sulla validità della decisione sulla consegna (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 3282 del 2/1/2022 Missaoui, Rv. 282749; Sez. 6, n. 32233 del 24/08/2021, Alakus, non massimata).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Cosi deciso in