Italian Supreme Court annuls conditional suspension due to prior three suspensions and lack of prognostic reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale requested the annulment of a Brescia Court of Appeal decision granting Antonio Salvi a conditional sentence suspension. The court found the lower court erred by applying Article 164 of the Penal Code without verifying that Salvi had not already received two prior suspensions, which legally bars a third. Furthermore, the appellate judgment failed to provide any prognostic reasoning required by law for such a concession. Consequently, the Supreme Court annulled only the portion regarding the suspension and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 164, comma 1, cod. pen.: The conditional suspension of sentence cannot be granted if the offender has already benefited from it twice, and the court must explicitly state the prognostic reasons for the decision.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia nei confronti di Salvi Antonio, nato il 12/10/1953 a Salò avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore dell'imputato, Avv. Domenica Capizzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, appellata da Antonio Salvi, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art.658 cod. pen. (capo B) perché estinto per prescrizione, rideterminando in anni uno di reclusione la pena irrogatagli in relazione al delitto di cui all'art. 367 cod. pen. (capo A), con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la conferma nel resto della decisione impugnata.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. e vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello erroneamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, benché l'imputato ne avesse fruito già tre volte, ed omesso al contempo ogni valutazione in merito al giudizio prognostico di cui al primo comma della richiamata disposizione normativa.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 aprile 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte il 23 aprile 2022 il difensore, Avv. Domenica Capizzano, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché dall'allegato certificato penale risulta che l'imputato, pur a prescindere dai reati in seguito depenalizzati, ha beneficiato della sospensione condizionale della pena una volta in relazione ad una condanna per lesioni colpose, ed una seconda volta in relazione ad un reato di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, sicché, avendo già usufruito due volte del beneficio, non può goderne ulteriormente ai sensi della richiamata disposizione di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen. Deve altresì rilevarsi che la sentenza impugnata non ha sotto alcun profilo spiegato quali sarebbero le ragioni addotte a sostegno della concessione del beneficio, atteso che il riconoscimento della sospensione condizionale della pena viene menzionato esclusivamente nel dispositivo.
2. S'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso il 28 aprile 2022 Il C