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Sentenza — n. 18962/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal for prescription error and dismisses defendant's appeal due to lack of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18962/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's acquittal because it incorrectly calculated the prescription period for the crimes. The Prosecutor General argued the seven-year and six-month term expired on June 17, 2022, rather than later dates, while the defendant claimed procedural violations regarding his judicial status and evidence. The court ruled the acquittal was legally flawed due to the calculation error, thereby restoring the possibility of prosecution, but declared the defendant's appeal inadmissible because the resulting interest in the civil damages claim had vanished.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 578 cod. proc. pen.: When the second instance court erroneously calculates the prescription period, the acquittal is annulled, and the subsequent appeal by the defendant becomes inadmissible due to the disappearance of the interest in the accessory civil claim.

Parole chiave

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prescription period calculation acquittal annulment accessory civil claim disappearance of interest inadmissibility of appeal judicial status immunity procedural nullity ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, che ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod.
Art. 578 cod. proc. pen.
Art. 11 cod. proc. pen.
Violazione di legge, per avere il giudice penale esercitato potestà spettanti a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri, avendo disatteso l'eccezione di incompetenza ex art. 11 cod.
Art. 530 cod. proc. pen.
Violazione di legge, in relazione alle norme di legge penale sostanziale contestate e all'art. 530 cod.
Art. 6 CEDU
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n.
Art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.
art. 157 cod. pen
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, che ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod.
art. 11 cod. proc. pen
Violazione di legge, per avere il giudice penale esercitato potestà spettanti a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri, avendo disatteso l'eccezione di incompetenza ex art. 11 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 24160 del 16/04/2013, Pisani, Rv. 256743
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal 1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila 2. Antonucci Fausto, nato a Filetto (CH) il 15/07/1965 avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del Procuratore generale e l'inammissibilità del ricorso dell'imputato; letta la memoria dell'avv. Antonello Remigio, difensore dell'imputato, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado del 6 settembre 2018 del Tribunale Chieiti, sezione distaccata di Ortona, dichiarava non doversi procedere ; • nei confronti di Fausto Antonucci in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 388 cod. pen. perché estinti per intervenuta prescrizione, e confermava nel resto la medesima pronuncia con riferimento alle statuizioni civili di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, che ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen., per avere i giudici di secondo grado errato nel computare il termine massimo di prescrizione che, per reati commessi il 17 dicembre 2014, scadrà solo il 17 giugno 2022.

3. Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso anche l'imputato Antonucci, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto cinque motivi. 3.1. Violazione di legge, per avere il giudice penale esercitato potestà spettanti a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri, avendo disatteso l'eccezione di incompetenza ex art. 11 cod. proc. pen. nonostante penda dinanzi al giudice amministrativo il ricorso contro il provvedimento di revoca dell'imputato dall'incarico di magistrato onorario nel distretto della Corte di appello di L'Aquila. 3.2.

Violazione di legge, in relazione alle norme di legge penale sostanziale contestate e all'art. 530 cod. proc. pen., per mancata osservanza delle disposizioni sulla competenza funzionale per reati commessi da magistrati, per violazione del principio di correlazione tra fatti della contestazione e fatti della decisione, per violazione del diritto di difesa ed errata valutazione delle prove a carico. 3.3. Violazione di legge in relazione a una serie di norme del codice di procedura penale e all'art. 6 CEDU, per avere i giudici di merito omesso di rilevare la nullità degli atti per le irregolari notificazioni dell'avviso della conclusione delle indagini e per la errata dichiarazione di assenza dell'imputato nel giudizio; per la mancata osservanza delle norme sull'assunzione delle prove e sulla costituzione della parte civile, 3.4.

Violazione di legge in relazione a una serie di norme del codice di procedura penale, per avere la Corte di merito omesso l'assunzione di prove decisive anche in sede di rinnovazione dell'istruzione in appello, nonché per una errata valutazione degli elementi informativi a disposizione che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato. 3.5. Vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, in ordine alle medesime questioni poste nei punti precedenti in termini di violazioni di legge.

4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, da esaminarsi in via logicamente pregiudiziale, va accolto, in quanto è fondato il relativo motivo. I reati contestati risultano commessi il 14 dicembre 2014, sicché il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi scadrà il 17 giugno 2022. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

2. L'accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, che ha come effetto la rimozione della statuizione penale afferente alla declaratoria di estinzione dei reati contenuta nella sentenza gravata e, conseguentemente, la caducazione anche delle statuizioni civili adottate in via accessoria ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24160 del 16/04/2013, Pisani, Rv. 256743), comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato per carenza di interesse: dunque, per una causa sopravvenuta non imputabile al prevenuto, idonea a giustificare l'esclusione della condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una ammenda.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso di Antonucci Fausto. Così