Criminal appeal against foreigner expulsion measure reclassified as surveillance court appeal under Art. 680 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a Mantua court judgment convicting a Moroccan national of crimes under the 1990 Penal Code. The appellant argued that the court failed to apply the mandatory expulsion measure required by Article 86 of the same code due to the defendant's social danger and sentence length. The Supreme Court reclassified this appeal as a substantive review of the security measure rather than a procedural challenge, ordering the case files sent to the Brescia Surveillance Court for proper adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86 D.P.R. 309/90; Art. 680, comma 2, c.p.p.: Appeals regarding the application of foreigner expulsion security measures are reclassified as appeals to the Surveillance Court for substantive review of the measure's appropriateness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso Corte di appello di Brescia Nel procedimento nei confronti di Ghali Abdeljalil, nato in Marocco il 18/08/1984 avverso la sentenza del 20/3/2019 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo riqualificarsi il ricorso ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Mantova; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale Abdeljialil Ghali, a seguito di giudizio ordinario, è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato a pena di giustizia.
2. Il ricorrente si duole dell'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 86 del D.P.R. n. 309/90, che invece doveva essere disposta in ragione della pericolosità sociale dell'imputato provata dalla sua inclinazione a delinquere e conseguente alla condanna a pena superiore ai due anni di reclusione.
3. Ritiene la Corte che il ricorso, che coinvolge una valutazione di merito riguardante la applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, deve essere qualificato, ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen., come appello al Tribunale di Sorveglianza funzionalmente competente per le misure di sicurezza.
4. Deve, pertanto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come impugnazione ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Così deciso il 13/12/2021. Il Componente estensore Il Presidente Ang C pozzi Anna Cr uolo DEPOSITATO iN CANC