Cassation court dismisses appeal on bis in idem grounds, annulling lower court for failing to address new constitutional violation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Milan Court of Appeal's decision confirming Francesco Fieschi's conviction for escape from home arrest. Fieschi argued that a prior final judgment already covered the same conduct, violating the principle against double jeopardy, but the lower court rejected this as a new ground. The Court ruled that such constitutional violations must be examined by the appellate court rather than dismissed as inadmissible, leading to the annulment and remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 649 c.p.p.; Art. 4 Prot. n. 7 CEDU; Art. 50 Carta diritti fondamentali UE: The appellate court must examine new claims of double jeopardy raised on appeal, as this constitutional violation is not subject to the burden of devolution and cannot be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fieschi Francesco, nato a Gioia del Colle (BA) il 03/01/1961 avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Attraverso il proprio difensore, Francesco Fieschi impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 luglio scorso, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, ch'egli avrebbe commesso il 28 luglio 2016, allorché è risultato assente ai rituali controlli di polizia.
2. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 649, cod. proc. pen., perché, con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in altro procedimento, divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2016, egli è stato condannato per un episodio di evasione commesso il 10 luglio 2016 e non vi sarebbe prova che, da tale data e fino al successivo controllo del 28 luglio seguente, egli avrebbe fatto rientro in casa, essendosi perciò in presenza di un unico reato protrattosi nel tempo. Richiama, a sostegno, una precedente sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 14401 del 05/11/2020), che, evidenziando un difetto di prova sul punto, ha annullato altra sentenza della Corte d'appello di Milano, che lo aveva ritenuto colpevole di sei analoghe violazioni, accertate tutte nello stesso modo e verificatesi dal 12 luglio al 24 agosto 2016.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per la fondatezza del motivo di ricorso ed il conseguente annullamento con rinvio della sentenza.
4. Il ricorso è fondato. Si legge nella sentenza impugnata che la doglianza riguardante il bis in idem rispetto alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano relativa all'allontanamento del 1° luglio 2016, dedotta in appello come motivo nuovo, è stata ritenuta inammissibile dalla Corte distrettuale, in quanto eccentrica rispetto ai motivi proposti con l'atto d'impugnazione (assoluzione per particolare tenuità del fatto, riconoscimento di attenuanti generiche). Tale assunto non può essere condiviso. Nel giudizio di appello, infatti, la violazione del principio del divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto è sottratta all'onere devolutivo e può essere rilevata anche d'ufficio in applicazione del disposto di previsioni di norme di rango sovralegislativo, rilevanti ex art. 117, Cost., quali l'art. 4, Prot. n. 7, CEDU, e l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono il diritto della persona a non essere perseguita o condannata due volte per lo stesso fatto (così Sez. 2, n. 35126 del 21/05/2019, Ungaro, Rv. 277071, in un caso in cui la litispendenza relativa alla stessa contestazione era stata dedotta al giudice d'appello in sede di discussione).
5. Essendole stata comunque posta la relativa questione, la Corte d'appello si sarebbe dovuta pronunciare sula stessa, non potendo dichiararla inammissibile.Non avendo ciò fatto, ed occorrendo, al fine di decidere sulla fondatezza o meno della doglianza, accertamenti o, comunque, valutazioni di fatto, precluse alla Corte di cassazione, la sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata ed il procedimento rinviato alla competente Corte d'appello per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia a altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Così deciso, il 2 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Martino