Cassation annuls drug trafficking conviction for insufficient evidence distinguishing cocaine from lighter drugs in intercepted conversations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's conviction of Tripodi for drug trafficking, ordering a retrial. The defense argued the appellate court failed to distinguish between cocaine and lighter drugs based on intercepted conversations. The court ruled that the evidence was insufficient to prove the specific type of drug without excluding alternative illegal conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; In drug trafficking cases, appellate courts must specifically identify elements proving the gravity of the offense, such as the type of substance, rather than relying solely on coded language or prior convictions of co-defendants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tripodi Demetrio nato a Melito di Porto Salvo il 07/06/1969 avverso la sentenza del 18/11/2020 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con sentenza del 18 novembre 2020 ha confermato la condanna in giudizio abbreviato di Demetrio Tripodi per il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tripodi, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, aveva trasportato e detenuto a fini di spaccio un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, procuratagli da tali Gioffrè e Agresta; il primo gli aveva consegnato materialmente la sostanza, su richiesta di Zampaglione e con l'intermediazione di lana.
La condotta era aggravata perché commessa da più di tre persone e al fine di favorire la ' ndrangheta. La Corte riferisce che lana e Agresta sono stati condannati con sentenza del GUP del Tribunale di Torino del 2 ottobre 2012, irrevocabile il 30 gennaio 2015 (sent. Cass. 15412/15 ); Zampaglione, invece, è stato assolto con sentenza definitiva. In risposta ai motivi di appello, la Corte considera come il tenore delle conversazioni intercettate, fondamentale prova a carico, non lasci spazio a dubbi sulla natura dei traffici illeciti: - si è certamente in presenza di un linguaggio cifrato, essendo fuori di ogni plausibilità che potesse discutersi di una cessione di "ringhiere" (termine utilizzato nelle conversazioni) perché non vi era alcun interesse dei soggetti che partecipavano alle conversazioni a quel particolare settore merceologico; poi, perché certamente non era quello il materiale trasportato, incompatibile per peso e ingombro rispetto al mezzo di trasporto utilizzato; e, comunque, perché gli interlocutori parlavano di una merce per la quale indicavano un prezzo assolutamente non compatibile con delle ringhiere; - quindi il tenore delle conversazioni dimostra che gli interlocutori discutevano di un loro commercio evidentemente di natura illecita, chiaramente riferito a materiale costoso che doveva essere rivenduto dall'acquirente in modo frazionato: l'unica lettura ragionevole possibile è, quindi, nel senso che le parti si accordassero per lo smercio di sostanza stupefacente: - la sentenza irrevocabile a carico dei coimputati Agresta e lana dà atto della dichiarazione del collaboratore Marando che ha riferito come Agresta fosse attivo nel traffico di stupefacenti.
Con unico motivo la difesa deduce la violazione legge il vizio di motivazione in quanto la Corte di appello usa argomenti del tutto illogici per sostenere che i riferimenti fatti nelle intercettazioni alle "ringhiere" debbano riguardare sostanza stupefacente e, comunque, non spiega perché dovesse trattarsi di cocaina e non "droga leggera" con quanto ne consegue in tema di reato configurabile. Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento della sentenza per la ambiguità della prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Effettivamente la Corte di appello, preso atto che la prova a carico era fondata solo su intercettazioni che dimostravano che gli interlocutori discutevano di un'attività "inconfessabile", utilizzando riferimenti in codice all'oggetto dei loro scambi, si arresta a una tale valutazione, non considerando la necessità di precisione dell'indizio, che passava per la esclusione di condotte illecite alternative rispetto al commercio di droga "pesante". Da un lato, quindi, il mero rinvio alla precedente decisione nei confronti di Agresta senza una valutazione dei concreti rapporti con il ricorrente non è una motivazione congrua, dovendosi rispondere alle doglianze della difesa per il caso di specie per affermare con certezza che si discutesse di droga; poi, mentre il tema del trattarsi di traffico di stupefacente è comunque, pur se in modo poco approfondito, considerato, manca completamente la motivazione sul perché si trattasse di un traffico di cocaina e non di altre sostanze stupefacenti.
La valutazione era essenziale per confermare che ricorresse il più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il quale il ricorrente è stato condannato, e non quello, meno grave, del comma 4 del medesimo articolo. Trattandosi di un tema di qualificazione giuridica, la Corte di appello avrebbe dovuto individuare anche di ufficio gli elementi indicativi del reato più grave; né, sul punto, vale il rinvio al precedente citato che non offre ragioni per ritenere che, nel caso qui in esame, la cessione riguardasse cocaina.
In conclusione, si impone, l'annullamento della sentenza per nuovo giudizio nel quale venga complessivamente riesaminata l'impugnazione di merito, con piena libertà di valutazione della quale dovrà essere dato conto con adeguata motivazione che non ripeta gli errori sopra evidenziati. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Roma, così