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Sentenza — n. 2118/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation of money due to lack of specific nexus motivation between funds and drug trafficking.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the confiscation of seized funds, remanding the case for a new trial. The defendant argued that the money lacked a specific legal nexus to the crime of drug trafficking, citing the absence of explicit reasoning in the original judgment. The Court agreed, ruling that confiscation of proceeds requires a demonstrated connection to the illicit activity, which was not properly established for the specific sum in question.

Regesto Legislator

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Art. 240 cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Confiscation of money found in the accused's possession is permissible only when a nexus of pertinence exists between the funds and the alleged illicit activity of trafficking, requiring specific judicial motivation.

Parole chiave

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confiscation of proceeds nexus of pertinence drug trafficking specific motivation Art. 240 criminal code confisca penale detenzione di stupefacenti bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cod. pen.
2.Con l'unico motivo di ricorso, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen., adducendo l'illegittimità della confisca del denaro, stante l'assenza di specifica motivazione circa il nesso pertinenziale con l'illecito.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
1.Barbara Cirelli ricorre per cassazione avverso la sentenza, resa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
2.Con l'unico motivo di ricorso, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen., adducendo l'illegittimità della confisca del denaro, stante l'assenza di specifica motivazione circa il nesso pertinenziale con l'illecito.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016
- (fra le molte, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cirelli Barbara nata il 7/08/1995 a Termoli avverso la sentenza del 24/06/2021 del G.i.p. del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; , t>1 ET,Rz Cr (4 é-7 + lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generalethe ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Barbara Cirelli ricorre per cassazione avverso la sentenza, resa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto in data 24 giugno 2021, con la quale alla predetta è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, per i reati di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen., nonché 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di oltre 68 grammi di cocaina presso l'abitazione. Con la medesima sentenza, è stata disposta la confisca di quanto in giudiziale sequestro, tra cui una somma di denaro rinvenuta e sequestrata all'atto della perquisizione domiciliare e del rinvenimento dello stupefacente (900,00 euro). 2.Con l'unico motivo di ricorso, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen., adducendo l'illegittimità della confisca del denaro, stante l'assenza di specifica motivazione circa il nesso pertinenziale con l'illecito. 3.11 motivo è fondato.

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata: dunque, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992 - ora 240-bis cod. pen. - (fra le molte, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).

Nel caso di specie, la sentenza ha ritenuto che la somma sequestrata fosse il provento, oltrechè del reato di spaccio di 0,8 grammi di cocaina, anche del reato di detenzione ai fini di spaccio senza fornire alcuna motivazione. 4.La sentenza deve, dunque, essere annullata, limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Vasto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vasto, Ufficio G.i.p. Così deciso il 16 novembre 2021 Il Consiglier estensore Il Pres