Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court orders payment of procedural costs and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client, Guernica s.r.l., withdrew the request personally. The lower court had previously confirmed a preventive seizure of funds totaling €5.8 million related to alleged illegal influence trafficking. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal void and ordered the company to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of procedural costs and fines on the appellant.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Guernica s.r.I., in persona del suo legale rappresentante; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 10/03/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; sentito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lori Perla, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma ha confermato il decreto con cui è stato disposto nei confronti della società Guerinca s.r.I., indagata per l'illecito amministrativo ex art. 5-25 d. Ivo. 231 del 2001, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei "saldi attivi esistenti sui rapporti finanziari e/o bancari fino a concorrenza dell'importo di euro 5.800.000"; l'illecito per cui si procede avrebbe come reato presupposto quello di concorso in traffico di influenze illecite dei "saldi attivi.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della società.3. E' pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dal legale rappresentante dell'ente.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Pre idente Pietro Silestri Gior Fidelbo DEPOSITATO I