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Sentenza — n. 1215/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against confiscation of partner's salary as insufficient justification for asset seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1215/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the sole ground raised by the appellant. The appellant argued that the confiscation of 4,480 euros violated the law because the funds were accumulated through the partner's employed income rather than illicit gains. The court rejected this, ruling that the lower court's reasoning was congruous and logical, noting the appellant's lack of documented legal income sources and the inadequacy of citing the partner's mere subsistence-level salary as the sole justification.

Regesto Legislator

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Art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 240 bis cod. pen.: Confiscation of assets acquired through illicit activities is lawful when the court logically assesses the disproportion between the seized sum and the defendant's overall personal condition, rejecting partner's salary as an adequate justification if it represents mere subsistence.

Parole chiave

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confiscation of assets drug trafficking partner's income manifest unfoundedness proportionality test Cassation appeal illicit gains assegni familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
per la detenzione di 1 g di cocaina,disponendo altresì la confisca della somma dì 4480 C ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'art.
Art. 240 bis cod. pen.
309 e dell'art. 240 bis cod. pen. Letto il ricorso proposto nell'interesse dei ricorrente con il quale si deduce la violazione di legge quanto alla misura di sicurezza della confisca della somma di 4480 Cpsservandosi che si tratta di somme accumulate grazie alla convivenza con la compagna stipendiata.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte, Letta la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino che all'udienza del 21 giugno 2021 applicava nei confronti di Mohamed Ghali la pena su richiesta per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte, Letta la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino che all'udienza del 21 giugno 2021 applicava nei confronti di Mohamed Ghali la pena su richiesta per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
art. 240 bis cod. pen
309 e dell'art. 240 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ghali Mohamed nato il 15/04/1987 avverso la sentenza del 21/06/2021 del Gip del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, Letta la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino che all'udienza del 21 giugno 2021 applicava nei confronti di Mohamed Ghali la pena su richiesta per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione di 2 kg di hashish destinato allo spaccio nonché dell'art. 73, comma 5, I. cit. per la detenzione di 1 g di cocaina,disponendo altresì la confisca della somma dì 4480 C ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'art. 240 bis cod. pen. Letto il ricorso proposto nell'interesse dei ricorrente con il quale si deduce la violazione di legge quanto alla misura di sicurezza della confisca della somma di 4480 Cpsservandosi che si tratta di somme accumulate grazie alla convivenza con la compagna stipendiata.

Letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto dichiararsi !a inammissibilità del ricorso. Rilevato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo in quanto il giudice ha disposto la confisca delle somme motivando in modo congruo e logico sulla sproporzione della somma accumulata a fronte della complessiva condizione personale dell'imputato, privo di fonti lecite documentate di reddito, tenendo conto delle giustificazioni addotte e, in particolare, della inadeguatezza della giustificazione consistente nella retribuzione da lavoro dipendente della compagna dell'imputato, ai limiti della mera sussistenza.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 13 dicembre 2021 Il Consigli estensore il Presidente Pierluigi Anna sjr-i cuoio 1DEPOSITATO