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Sentenza — n. 46477/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against attempted burglary conviction, allowing only Jagoda's case for retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46477/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vesna Nikolic's appeal inadmissible while annulling the second-instance judgment against Jagoda Jovanovic and ordering a retrial. The court rejected Nikolic's claim regarding her home detention as a valid impediment to trial, finding it insufficient to halt proceedings. Conversely, the court upheld the conviction for Jovanovic based on the objective facts of damaging the lock and stopping only upon discovering occupants, ruling that this constituted an attempt rather than voluntary desistance. Nikolic was condemned to pay procedural costs, whereas Jovanovic's case was remitted to a different appellate court for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 420-ter c.p.p.; Art. 56 c.p.: The court held that home detention constitutes a legitimate impediment to trial only if communicated to the judge, while the interruption of criminal acts due to external factors like discovering occupants does not qualify as voluntary desistance.

Parole chiave

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attempted burglary voluntary desistance home detention impediment procedural inadmissibility sentencing discretion general mitigating circumstances remittal for retrial tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 420-ter c.p.p.
Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 420-ter cod.
Art. 56 c.p.
Pertanto, del tutto razionalmente, la Corte territoriale ha concluso per l'idoneità e non equivocità degli atti, ai sensi dell'art. 56 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso della Nikolic consegue, ex art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 420-ter cod. proc. pen
Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 420-ter cod.
art. 56 cod. pen
Pertanto, del tutto razionalmente, la Corte territoriale ha concluso per l'idoneità e non equivocità degli atti, ai sensi dell'art. 56 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso della Nikolic consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021
Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018
pen., e la non configurabilità della desistenza, la quale richiede che l'interruzione dell'azione criminosa sia il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione (i dati sulla negativa personalità emergenti dai precedenti penali) esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NIKOLIC VESNA (CUI 04QD2GB) nato il 20/04/1999 JOVANOVIC JAGODA (CUI 01CDSYK) nato a TORINO il 06/01/1982 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 novembre 2020 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di Vesna Nikolic e Jagoda Jovanovic, in relazione al reato di tentato furto aggravato in abitazione, provvedendo, in parziale riforma della medesima sentenza, ad una riduzione della pena irrogata.

2. Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello proceduto nonostante fosse a conoscenza dell'impedimento delle imputate, per essere sottoposte entrambe, nell'ambito del presente procedimento, alla misura non custodiale del divieto di dimora e la Jovanovic anche alla misura detentiva domiciliare. Osserva il ricorso che l'istanza di rinvio per impedimento a comparire era stata formulata dal difensore, presso il quale le due imputate avevano eletto domicilio, con la conseguenza che essa doveva essere ritenuta valida a tutti gli effetti. 2.2.

Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del tentativo, nonostante l'inidoneità degli atti posti in essere; in ogni caso, l'interruzione dell'attività di ispezione dei luoghi, appena era emerso che l'immobile non era disabitato, legittimava la conclusione della sussistenza della desistenza attiva, fondata sulla mera volontarietà della condotta. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali che investono la misura della diminuzione della pena per il tentativo e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato soltanto in relazione alla posizione della Jovanovic, che, all'epoca della celebrazione del giudizio in secondo grado, si trovava ristretta agli arresti domiciliari. Ora, la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01). Ne segue l'annullamento della sentenza con riguardo a tale imputata. Rispetto al limite gravante sull'altra ricorrente, attinta dal divieto di dimora nel Comune di Ancona in relazione al presente procedimento, ritiene il Collegio che i principi della sentenza Costantino non siano applicabili perché, in tale caso, non può essere disposta la traduzione con la conseguenza che, in assenza di una iniziativa dell'imputato che richieda l'autorizzazione a presenziare, il suo impedimento a partecipare non può dirsi legittimo.

Si è coerentemente ritenuto che non sussiste il legittimo impedimento a comparire dell'imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il tribunale procedente, quando lo stesso non abbia chiesto l'autorizzazione al giudice per partecipare all'udienza (Sez. 5, n. 42749 del 04/07/2019, Deiulemar, Rv. 277537 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo l'incontestato accertamento dei fatti operato dai giudici di merito, le due imputate avevano prima suonato alla porta, per assicurarsi che nessuno fosse presente all'interno dell'appartamento, poi avevano iniziato ad armeggiare sulla stessa, danneggiando il nottolino della serratura, per poi fermarsi solo quando avevano avuto la percezione di essere state sorprese. Pertanto, del tutto razionalmente, la Corte territoriale ha concluso per l'idoneità e non equivocità degli atti, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., e la non configurabilità della desistenza, la quale richiede che l'interruzione dell'azione criminosa sia il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647 - 01). Ne discende che l'interruzione derivante dalla percezione della presenza di persona all'interno dell'immobile non può dirsi volontaria.

3. Il terzo motivo è inammissibile, dal momento che:

a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre;

b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione (i dati sulla negativa personalità emergenti dai precedenti penali) esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso della Nikolic consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Jovanovic Jagoda, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di Nikolic Vesna e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so