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Sentenza — n. 45718/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls a threat conviction due to absolute nullity from failure to serve the summons.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45718/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for threats because the defendant was never properly served with the summons. The prosecution only requested police notification but failed to prove actual delivery, leaving the defendant unaware of the proceedings. Consequently, the court ruled that the absence was absolute and the entire trial null and void.

Regesto Legislator

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Art. 20 d.lgs. n. 274/2000; The failure to effect personal service of a judicial summons renders the subsequent declaration of absence and the resulting judgment absolutely null.

Parole chiave

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failure to serve summons absolute nullity of trial judicial absence declaration nullity of criminal judgment procedural defect in service minaccia non comprovata minaccia contro le autorità indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20 d.lgs. n. 274/2000
Dagli atti emerge infatti che alla richiesta avanzata in data 13 settembre 2016 di notificare all'imputata personalmente e con urgenza la citazione a giudizio ex art. 20 d.lgs. n. 274/2000 per l'udienza del 23 febbraio 2017 non sia stato dato eseguito.
art. 24 Cost
Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi con i quali deduce violazione di legge, nonché dell'art. 24 Cost.
art. 20 d.lgs. n. 274/2000
Dagli atti emerge infatti che alla richiesta avanzata in data 13 settembre 2016 di notificare all'imputata personalmente e con urgenza la citazione a giudizio ex art. 20 d.lgs. n. 274/2000 per l'udienza del 23 febbraio 2017 non sia stato dato eseguito.
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Testo completo

seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: Toti Daiana, nata a Vico Equense, il 7/10/1993; avverso la sentenza del 7/2/2019 del Giudice di Pace di Sorrento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al pubblico ministero; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Rosaria Longobardi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Sorrento ha condannato Toti Daiana per il reato di minaccia.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi con i quali deduce violazione di legge, nonché dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU, lamentando l'omessa notifica della citazione a giudizio e che ciononostante si sia proceduto in sua assenza. Infatti in atti risulterebbe esclusivamente la richiesta inviata al comando di polizia municipale di procedere alla notifica del decreto a mani della Tito, ma non anche la documentazione relativa all'esecuzione della notifica. A seguito dell'omessa citazione, integrante una nullità assoluta ed insanabile, illegittimamente dunque si sarebbe proceduto in sua assenza, in quanto dovuta alla mancata conoscenza del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dagli atti emerge infatti che alla richiesta avanzata in data 13 settembre 2016 di notificare all'imputata personalmente e con urgenza la citazione a giudizio ex art. 20 d.lgs. n. 274/2000 per l'udienza del 23 febbraio 2017 non sia stato dato eseguito. L'imputata è rimasta assente all'udienza, celebratasi alla presenza di un difensore d'ufficio, né risulta che la stessa abbia altrimenti avuto conoscenza del processo. L'omessa citazione dell'imputata comporta dunque la nullità assoluta della dichiarazione di assenza e del successivo giudizio, nonché della sentenza pronunziata all'esito del medesimo. Quest'ultima deve pertanto essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso