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Sentenza — n. 37481/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated burglary conviction due to deception and prior employment relationship.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37481/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated burglary. The appellant argued she entered with consent and that the aggravating circumstance of prior cohabitation had ended, but the court found she used deception to gain entry. Furthermore, the court ruled that the prior employment relationship created favorable conditions for the crime regardless of its current status, and the failure to examine a specific witness constituted an implicit waiver of that right.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 61 n. 11 cod. pen.: The crime of burglary by deception is established when consent is obtained through fraud, and the aggravating circumstance of prior cohabitation applies if the offender was aided by conditions created by a previous employment relationship, even if terminated.

Parole chiave

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burglary by deception aggravating circumstance prior employment relationship implicit waiver of rights inadmissible appeal violazione di domicilio furto aggravato circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
Art. 61 n. 11 cod. pen.
Articola due motivi di ricorso, deducendo, con il primo, il vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato (atteso che la ricorrente sarebbe entrata all'interno dell'abitazione con il consenso del proprietario); con il secondo l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019
pen., anche la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso, ottenuto, però, mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep.
Sez. 5, n. 7317 del 17/12/2014
pen., non è l'attualità della relazione, ma la circostanza che l'imputato sia stato agevolato per la commissione del reato dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro (Sez. 5, n. 7317 del 17/12/2014, dep.
Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020
E tanto giustifica la piena utilizzabilità delle dichiarazioni de relato, dovendosi ritenere l'omessa richiesta un'implicita rinuncia ad avvalersi del diritto a procedere all'esame del teste di riferimento (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NASONTE GRAZIELLA, nata a Enna, il 9 agosto 1985; avverso la sentenza del 25 ottobre 2021, della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 13 agosto 2022, dall'avv. Luigi Ticino, nell'interesse della ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Graziella Nasonte, per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la decisione resa in primo grado (riformata solo quanto al riconoscimento della sospensione condizionale della pena), l'ha ritenuta responsabile del reato di furto aggravato in abitazione.

2. Articola due motivi di ricorso, deducendo, con il primo, il vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato (atteso che la ricorrente sarebbe entrata all'interno dell'abitazione con il consenso del proprietario); con il secondo l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., essendo ormai terminato il rapporto di ospitalità e coabitazione tra la ricorrente (nella sua qualità di badante) e la persona offesa. In ogni caso, non sarebbero utilizzabili le dichiarazioni (indirette) rese sul punto dal teste esaminato in dibattimento, non essendo stato escusso il teste di riferimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la ricostruzione offerta dalla corte territoriale, la ricorrente si è introdotta nell'abitazione della persona offesa facendo credere, alla Valera (venuta ad aprire la porta), che dovesse accudire Maria Renna, anziana cugina della Valera, carpendo, quindi, con inganno il consenso all'ingresso. E tanto permette di ritenere corretta la valutazione offerta dalla corte territoriale: integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'ad 624-bis cod. pen., anche la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso, ottenuto, però, mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279110).

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, sotto il profilo sostanziale, appare opportuno ribadire che ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., non è l'attualità della relazione, ma la circostanza che l'imputato sia stato agevolato per la commissione del reato dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro (Sez. 5, n. 7317 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 262766). Così come in concreto è avvenuto. Sotto il profilo processuale, poi, dalle stesse doglianze formulate dal ricorrente, non emerge alcuna richiesta di esame diretto della fonte. E tanto giustifica la piena utilizzabilità delle dichiarazioni de relato, dovendosi ritenere l'omessa richiesta un'implicita rinuncia ad avvalersi del diritto a procedere all'esame del teste di riferimento (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm