Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24645/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP sentence for illegally conditioning suspended sentence on civil compensation without civil party status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the GIP's decision to conditionally suspend the sentence on the payment of civil damages. The defendant argued that such a condition requires the victim to be a civil party who explicitly requests condemnation for damages. The court agreed, ruling that without civil party status, the judge cannot examine the specific damages connected to the crimes. Consequently, the sentencing portion regarding civil compensation was declared illegal and removed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 e ss., c.p.p.; Art. 165, co. 6, c.p.: The conditional suspension of sentence may be subordinated to the obligation of compensation only if a civil party has been constituted and has expressly requested the condemnation of the accused for damages.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional suspension of sentence civil party status subordination to compensation illegal sentencing condition GIP preliminary investigation criminal procedure law annulment of sentence risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 e ss., c.p.p.
Art. 165, co. 6, c.p.
Avverso la sentenza in questione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 165, co.
Art. 448, co. 2 bis, c.p.p.
Premesso che, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il ricorso va dichiarato ammissibile, perché attinente sia alla illegalità del trattamento sanzionatorio, sia al difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, la censura difensiva coglie nel segno.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007
Cass., Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 8314 del 28/01/2021
Cass., Sez. 6, n. 8314 del 28/01/2021, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 23917 del 15/07/2020
280711; Cass., Sez. 2, n. 23917 del 15/07/2020, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 23292 del 21/04/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SULEIMANOVIC MIRKO nato a TORINO il 07/04/21)01 avverso la sentenza del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, decidendo in sede di udienza preliminare, applicava a Sulejmanovic Mirko, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai plurimi reati di furto aggravato in concorso, tentato o consumato, in rubrica ascrittigli, subordinando il beneficio della concessa sospensione condizionale della pena irrogata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alle persone offese dei reati di cui ai capi 13, 14, 15, 16, 17 e 18, nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, di cui determinava anche l'entità del risarcimento.

2. Avverso la sentenza in questione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 165, co. 6, c.p., in quanto la sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento del danno derivante da reato solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui via sia stata costituzione di parte civile e quest'ultima abbia espressamente richiesto la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, circostanze non ricorrenti nel caso in esame.

3. Con requisitoria scritta del 14.2.2022, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

4. Premesso che, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il ricorso va dichiarato ammissibile, perché attinente sia alla illegalità del trattamento sanzionatorio, sia al difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, la censura difensiva coglie nel segno. Ed invero, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la subordinazione della concessione della sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo risarcitorio presuppone, a differenza della subordinazione all'obbligo delle restituzioni, la costituzione di parte civile, perché solo in tal caso il giudice penale può prendere in esame, per l'individuazione degli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi connessi causalmente al reato (cfr.

Cass., Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, Rv. 236655). Tale orientamento è stato ribadito più recentemente da una serie di condivisibili arresti, non solo con riferimento all'ipotesi del risarcimento, ma anche a quella della restituzione, alla quale, secondo parte della giurisprudenza di legittimità, poteva essere subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur in assenza di costituzione di parte civile. Si è così affermato che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile (cfr.

Cass., Sez. 6, n. 8314 del 28/01/2021, Rv. 280711; Cass., Sez. 2, n. 23917 del 15/07/2020, Rv. 279550; Cass., Sez. 2, n. 23290 del 21/04/2021, Rv. 281597). Ne consegue che, in mancanza di costituzione di parte civile ad opera delle persone offese dei reati di cui ai capi di imputazione innanzi richiamati, del tutto illegittima deve ritenersi la decisione del giudice di merito di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata al pagamento integrale da parte dell'imputato dell'importo dovuto per il risarcimento del danno derivante dai singoli reati alle suddette persone offese.

5. La sentenza impugnata va, pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni risarcitorie in favore delle persone offese non costituite parti civili, statuizioni che vanno eliminate

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni risarcitorie in favore delle persone offese non costituite parte civi