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Sentenza — n. 18232/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls a conviction for omitted defense memo evaluation, ruling it affects logical correctness of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the judgment of the Judge of Peace of Locri regarding Giuseppe Antonio Petrolo, who was convicted of voluntary injury. Petrolo argued that the lower court failed to evaluate a specific defense memo submitted in June 2018, which contained an alternative version of the facts. The court held that while such omission does not create a nullity, it renders the logical and legal reasoning of the decision incongruous and incorrect, necessitating annulment and remittal.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 590, comma 1, c.p.p.: The failure to evaluate a defense memo does not constitute a nullity but affects the logical and legal correctness of the reasoning, warranting annulment if the reasoning is consequently flawed.

Parole chiave

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omitted defense memo logical correctness of reasoning vizio motivazionale annullamento sentenza rinvio per nuovo esame calciatore professionista lesione al piede lesione corporale da infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Domenico Lupis, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 590, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano
Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013, Cattafi
Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro
Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv.
Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea
271600; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv.
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato
Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi
259488; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv.
Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Nel caso di specie, dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETROLO GIUSEPPE ANTONIO nato a LOCRI il 18/11/1964 avverso la sentenza del 19/01/2021 del GIUDICE DI PACE di LOCRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 19/01/2021, il Giudice di pace di Locri ha dichiarato Giuseppe Antonio Petrolo responsabile del reato di lesioni volontarie in danno di Rocco Lobianco e lo ha condannato alla pena pecuniaria di giustizia.

2. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Locri ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Antonio Petrolo, attraverso il difensore Avv. Domenico Lupis, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione, in quanto il giudicante ha omesso di valutare la memoria depositata dall'imputato il 15/06/2018 in cui aveva fornito una versione completamente alternativa dei fatti e rappresentato di aver in precedenza denunciato Lobianco per un presunto ostruzionismo da parte sua.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi ha concluso per l'inammissibilità del riccrso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. In limine, mette conto ribadire che„ come già affermato da questa Corte con indirizzo condiviso dal Collegio, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561; Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013, dep. 2014, Cattafi, Rv. 258456;

Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542). Il diverso indirizzo sostenuto da alcune pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 2014, Amato, Rv. 259488; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551) non può essere condiviso alla luce del rilievo che «dalla omessa cDnsiderazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge», sicché «le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi» (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713).

3. Nel caso di specie, dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che l'imputato ha depositato la memoria richiamata dal ricorso, memoria, acquisita al fascicolo processuale, rispetto alla quale la sentenza impugnata non offre alcuna indicazione e valutazione. Ne consegue la sussistenza del vizio motivazionale denunciato, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Locri. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Locri in diversa persona fisica. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente (ingelo Ca uto - _. Rosa P _ullo / /