Italian Court corrects Cassation ruling by adding remand instruction for new trial at appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a material error in its previous judgment regarding the remand instruction. The original decision annulled a mitigating circumstance provision but failed to explicitly order a new trial at the appellate court in the operative part. Consequently, the court mandated the addition of specific remand language to ensure the case proceeds to a new hearing at the Turin Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: When a cassation judgment annuls a specific provision but omits the remand instruction in the operative part, the court must correct this material error by explicitly ordering the case to be remanded for a new trial at the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente e oca, n41, 7-A laafiejl sui ricorsi proposti da: BIOLCHINI PIERGIORGIO nato a NOVARA il 02/04/1971 DI MAIO CATERINA nato a PARTINICO il 04/01/1984 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLIN
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 30 novembre 2021, questa Quinta sezione della Corte di cassazione ha pronunciato la sentenza n. 2441/2022 nei confronti dei ricorrenti Piergiorgio Biolchini e Caterina Di Maio, annullando la sentenza impugnata in relazione alla sola circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., senza indicare in dispositivo, e nel ruolo di udienza, il giudice del rinvio. Considerato pertanto che deve procedersi alla correzione del rilevato errore materiale, nel senso indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2441/2022 nei confronti di Biolchini Piergiorgio e Di Maio Caterina, e nel ruolo dell'udienza del 30/11/2021, nel senso che dopo l'indicazione "cod. pen." deve aggiungersi "con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino". Così deciso, in Roma, il 1 marzo 2022.