Cassation court dismisses appeal claiming flawed reasoning on bail conditions for theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sebastiano Vespa inadmissible regarding the Public Prosecutor's request for home detention instead of custody. Vespa argued the lower court ignored the low value of the stolen copper wire and overvalued his personality, while the prosecutor contended the risk of recidivism justified the measure. The court ruled that the trial judge's contradictory assessment of evidence and recidivism risk was not a valid ground for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive reasoning of the trial judge regarding the proportionality of bail measures, limiting its role to verifying logical consistency and adherence to legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VESPA SEBASTIANO nato a CATANIA il 11/12/1989 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza dell'8 aprile 2021, il Tribunale del riesame di Catania ha, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltagirone, con la quale è stata disposta nei confronti di Sebastiano Vespa - in luogo della custodia cautelare richiesta - la misura cautelare dell'obbligo di dimora in ordine al reato di furto aggravato in concorso, la misura degli arresti domiciliari.
2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, Avv. Salvino Scalia, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce vizio della motivazione per avere il Tribunale omesso di valorizzare - nella delibazione delle esigenze cautelari - il modesto valore della refurtiva e l'immediata ammissione degli addebiti, conferendo valenza prevalente alla personalità del ricorrente, reputata ostativa alla formulazione della valutazione di adeguatezza della meno afflittiva misura applica CONDIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.La motivazione resa dal Tribunale del riesame non s'appalesa censurabile in questa sede.
2. Il giudizio di idoneità dell'obbligo di dimora, applicato all'indagato in luogo della richiesta misura della custodia in carcere - è stato reputato dal Tribunale del riesame espresso in modo contraddittorio, in quanto il giudice della cautela ha, da un lato, valorizzato, nel quadro dei precedenti specifici dell'indagato, le false e fuorvianti dichiarazioni rese agli operanti nell'immediatezza, reputandole rilevanti in riferimento alla gravità del fatto, e, dall'altro, ne ha depotenziato la valenza ai fini del giudizio di proporzionalità, contraddittoriamente apprezzando la condotta processuale e la mancanza di lecite fonti di sostentamento, poste a fondamento della formulazione del pericolo di recidiva.
Ed è proprio nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni testuali di segno opposto che il giudice dell'appello ha ravvisato un vulnus nell'apparato giustificativo dell'ordinanza impugnata in riferimento al giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, reputata tale da non contenere lo specifico profilo di pericolo di recidivanza, pure esplicitato nel provvedimento genetico. Con motivazione che, nel ricostruire coerentemente il quadro delle esigenze di cautela, supera il vizio denunciato dal pubblico ministero appellante, il Tribunale del riesame ha, pertanto, rappresentato, con maggior grado di persuasività (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Matteo, Rv. 278797), un percorso giustificativo che non evidenzia vizi censurabili in questa sede, ritenendo che il concreto pericolo di recidiva, già rappresentato dal Tribunale di primo grado, non fosse contenibile con la misura applicata.
Per contro, il ricorrente prospetta un vizio della motivazione che finisce per richiedere una inammissibile rivalutazione della gravità del fatto, peraltro asseritamente ridimensionato dal valore della refurtiva (invece consistente, tra l'altro, in ben 250 metri di cavi di rame), mentre alla Corte suprema spetta il solo compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e la sussistenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie (Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione, che si stima equo determinare in €. 3000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 settembre 2021 Il