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Sentenza — n. 47206/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for cassation due to inadmissible grounds regarding sentencing qualification errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47206/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant argued that the lower court erred in qualifying the crime, claiming the defendant voluntarily ceased the offense, but the court noted that such appeals are limited to manifest errors. Consequently, the court rejected the claim for a re-evaluation of the legal qualification and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals for cassation regarding sentencing agreements, claims of erroneous legal qualification are admissible only for manifest errors, rendering non-manifest valuation errors inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing agreement qualification manifest error standard voluntary cessation defense court costs award ritardi procedurali vizio di procedura impedimento processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
I. 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020
279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RADOSAVLJEVIC FRANCO nato a ROMA il 16/05/1989 avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Radosavljevic Franco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari ha applicato su accordo delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di anni unoi mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di cui agli artt.56 e 624 bis cod. pen. commesso in Bari il 19 aprile 2022/ con recidiva reiterata specifica, infraqu i nquen na le.

2. Il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto dagli atti acquisiti era emerso che l'imputato, dopo il danneggiamento della finestra, avesse interrotto spontaneamente l'azione delittuosa, così dovendosi qualificare il fatto quale ipotesi di desistenza volontaria.

3. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, tanto più ove si consideri che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è ricorrente la massima secondo la quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2022 Il i iglierJ estensore Il