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Sentenza — n. 44596/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court for omitting mandatory administrative sanctions of license revocation and vehicle confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44596/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the lower court's decision, arguing it failed to apply mandatory administrative sanctions for drunk driving. The court found the trial judge completely omitted pronouncements on license revocation and vehicle confiscation, rendering the judgment legally flawed. Consequently, the cassation court annulled the original verdict regarding these specific sanctions and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2 lett. c) e 2 bis C.d.S.; Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.: The mandatory administrative sanctions of license revocation and vehicle confiscation must be expressly stated in the criminal judgment; if omitted, the Court of Cassation cannot apply them directly and must annul the judgment for remittal.

Parole chiave

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drunk driving sanctions license revocation mandatory vehicle confiscation penalty administrative sanctions criminal Cassation remittal order omitted judicial statement Art 186 C.d.S. guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2 lett. c) e 2 bis C.d.S.
pen., la violazione dell'art. 186, comma 2 lett.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Sulmona ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Orfane/li Claudio per la fattispecie di cui agli artt.186, comma 2 lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
c), C.d.S., deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento (svolgendo il Prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett.
d.lgs. n. 285 del 1992
222 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Sulmona ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Orfane/li Claudio per la fattispecie di cui agli artt.186, comma 2 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017
pen., qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito (ex multis Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, Assini Rv.
Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011
269605; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011;
Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: ORFANELLI CLAUDIO nato a POPOLI il 06/08/1992 avverso la sentenza del 21/12/2021 del GIP TRIBUNALE di SULMONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Sulmona ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Orfane/li Claudio per la fattispecie di cui agli artt.186, comma 2 lett. c), commi 2 bis e 2 sexies e 187 comma 1, comma i bis e 1 quater d.Ig. n. 30 aprile 1992 n. 285 omettendo di applicare la relativa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, di cui all'art. 222 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992.

2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 186, comma 2 lett.

c) e 2 bis C.d.S., per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria, prevista per legge, della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo.

3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha chiesto per iscritto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza limitatamente alle sanzioni accessorie e rinvio al Tribunale di Sulmona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo ed alla omessa revoca della patente di guida.

2. Effettivamente il giudice ha completamente omesso ogni pronuncia sulle sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della revoca della patente di guida. Tuttavia, dalla motivazione della sentenza non è dato evincere a chi appartenesse il veicolo, con la conseguenza che la pronuncia appare comunque errata sul punto, posto che, se il veicolo fosse di proprietà dell'imputato, il giudice ne avrebbe dovuto disporre anche la confisca, mentre nell'ipotesi che esso appartenga a terzi, avrebbe dovuto quantomeno darne atto in motivazione.

Ed invero, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento (svolgendo il Prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito (ex multis Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, Assini Rv. 269605; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011;

Carmelo, Rv. 253128). Il ricorso è fondato anche in relazione alla doglianza relativa alla omessa revoca della patente di guida. Si deve, infatti, osservare che l'art. 186, comma 2-bis C.d.S. prevede che, ove il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale e presenti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la patente di guida è sempre revocata, anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. La sentenza deve essere, pertanto annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie, non potendo nella specie trovare applicazione l'orientamento della Corte di cassazione (si veda, con riferimento specifico alla revoca della patente di guida, Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015 dep. 2016, Rv. 265431) che all'adempimento omesso dal giudice di merito possa provvedere direttamente la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod.proc.pen, atteso che trattasi di statuizioni che presuppongono verifiche da effettuarsi in sede di giudizio di merito

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della confisca dell'autovettura e della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sulmona. Così deciso