Cassation court dismisses appeal against summary judgment appeal due to lack of notification requirement for absent defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that the summary judgment appeal was untimely. The appellant argued that Article 442 of the Code of Criminal Procedure still required notification of the judgment excerpt to absent defendants, which had not occurred. The court rejected this, citing a prior Supreme Court ruling that the relevant notification provisions were tacitly abrogated by legislative reforms extending summary proceedings rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442 comma 3 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: The notification of the judgment excerpt to an absent defendant in summary proceedings is no longer required as the relevant provisions were tacitly abrogated by legislative reforms.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO SAVIO nato a LECCE il 15/09/1979 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udita la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Attanasio Savio propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Lecce, all'udienza del 7 gennaio 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce il 30 aprile 2021.
2. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'art. 442, comma 3, in relazione all'art. 591 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'impugnazione sul presupposto che l'appello dovesse essere depositato entro 30 giorni dal 16 maggio 2021, ossia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pronuncia della sentenza, non essendo prevista la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato assente.
3. Secondo il ricorrente, al contrario, l'art. 442, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la notifica della sentenza all'imputato non comparso, non è stato abrogato dalla legge 28 aprile 2014, n.67, che si è limitata ad abrogare la sola notifica dell'estratto contumaciale prevista dall'art.548, comma 3, cod. proc. pen. prevista per il rito ordinario ma non quella prevista dall'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. per il rito abbreviato. In caso contrario, sarebbe violato il principio del giusto processo che richiede sempre per le norme penali e processuali penali un'interpretazione restrittiva e in favor rei, così come il principio di interpretazione ragionevole in termini di prevedibilità della norma. Far dipendere una sanzione produttiva di effetti negativi per l'imputato da una interpretazione che ritiene abrogata tacitamente una norma di favore, peraltro con riferimento al diritto all'impugnazione della sentenza di condanna, sarebbe una grave violazione della garanzia processuale stabilita dall'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. a tutela dell'imputato assente.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
5. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. Il ricorso è manifestamente infondato.L'ordinanza impugnata è conforme al principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.698 del 24/10/2019, dep.2020, Sinito, Rv. 277470 - 01), così massimato: «La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67)».
7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 novembre 2