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Sentenza — n. 43083/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court verdict for omitting mandatory administrative license suspension penalty under traffic code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a monocratic judgment against Teresa Grisi Bertilla, arguing the court failed to apply the mandatory administrative penalty of license suspension. The court found the lower tribunal's omission of this sanction under Article 222 of the Road Traffic Code was a legal lacuna that must be remedied even if it did not affect the criminal conviction. Consequently, the Supreme Court annulled the specific portion regarding the missing administrative penalty and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 222, commi 1 e 2, cod. strada; Art. 590-bis, comma 1, cod. pen.; The court must remedy any omission of mandatory administrative sanctions prescribed by law, even when such omission does not impact the validity of the criminal conviction or the agreement reached by the parties.

Parole chiave

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mandatory administrative sanction license suspension penalty omission of statutory duty remedy for legal lacuna road traffic code application criminal penalty agreement remand for new trial infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 222, commi 1 e 2, cod. strada
L'art. 222, commi 1 e 2, cod. strada prevede l'applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida nell'ipotesi di cui all'art.
Art. 590-bis, comma 1, cod. pen.
pen., dal Tribunale monocratico di Verona nei confronti di Grisi Bertilla Teresa, imputata del reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., anche in caso di pena determinata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative.
art. 590-bis cod. pen
strada prevede l'applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida nell'ipotesi di cui all'art. 590-bis cod. pen., anche in caso di pena determinata ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
pen., anche in caso di pena determinata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg c/ Melzani Saymon, Rv. 279349 - 01
(Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg c/ Melzani Saymon, Rv. 279349 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: GRISI BERTILLA TERESA nato a SAN BONIFACIO il 11/03/1929 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/ erk. le conclusioni del PG ckk 1. oAsiullt~"4"-C Cot" 0144€41 vio Mi" ;h...reco_ A-~ C4 °A in 1" 034n1:4> lak. IA14 41JOI43-1,4-4.4-;~-vir-etn ei—ce.t.r-0 •••"- •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Sostituto Procuratore generale della Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Tribunale monocratico di Verona nei confronti di Grisi Bertilla Teresa, imputata del reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen.

2. Con l'unico motivo proposto, deduce vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida. ' --Ifficolisa—è--f-..--dàrr) 4. In data 14/06/2022, è pervenuta memoria difensiva del difensore dell'imputata, avv. Paola Croce.

5. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria.

6. Il ricorso è fondato.

7. L'art. 222, commi 1 e 2, cod. strada prevede l'applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida nell'ipotesi di cui all'art. 590-bis cod. pen., anche in caso di pena determinata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg c/ Melzani Saymon, Rv. 279349 - 01). Il Tribunale di Verona, nel ratificare l'accordo delle parti sulla pena, ha, viceversa, omesso qualsiasi decisione sulla sanzione amministrativa accessoria: lacuna che, pur non incidendo sul negozio giuridico, riguardando una statuizione a questo estranea, impone d'essere colmata dallo stesso giudice di merito.

8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria ex art. 222 cod. strada e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Verona. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere esten