Italian Court dismisses appeal against preventive seizure citing lack of third-party citation as irrelevant irregularity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a preventive seizure order, ruling that the failure to cite the interested third party constituted a mere irregularity rather than a ground for revocation. The appellant argued this violated procedural guarantees, but the court held that such guarantees apply only to formal parties and do not justify overturning the seizure. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.; Art. 178 cod. proc. pen.: The failure to cite an interested third party in confiscation proceedings constitutes a mere irregularity that does not justify the revocation of a preventive seizure, as procedural guarantees are reserved for formal parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IADONISI VALENTINA nato a NAPOLI il 12/07/1989 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello cautelare proposto da Valentina Iadonisì avverso il provvedimento della Corte di appello di Napoli che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo del terreno sito in Castelvolturno (CE), intestato alla ricorrente ma ritenuto fittiziamente intestato alla medesima, in quanto convivente e compagna di Flavio Di Lorenzo, già condannato (con sentenza non definitiva) nel medesimo procedimento penale per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Iadonisi, lamentando violazione di legge e assenza di motivazione, in relazione alla omessa citazione, nel procedimento di cognizione, della Iadonisi quale terzo interessato, come prescritto dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale ha ritenuto erroneamente di trovarsi di fronte ad una richiesta di rivalutazione della statuizione relativa alla confisca contenuta nella sentenza di primo grado, mentre la richiesta aveva ad oggetto la revoca del sequestro preventivo per la menzionata violazione di legge.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato.
2. Occorre richiamare l'insegnamento secondo cui, in tema di confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, l'eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, dísp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall'art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato (cfr. Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021).
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nessuna revoca del sequestro preventivo appare giustificabile in virtù della predetta irregolarità, che peraltro non assume alcuna rilevanza rispetto al provvedimento di sequestro in sé, attenendo semmai a quello che attiene alla confisca del bene. Sotto questo profilo, la censura di violazione di legge avanzata dalla ricorrente, oltre che priva di pregio, è anche estranea all'oggetto del contendere, nel caso individuabile - come precisato dalla stessa ricorrente - nel sequestro e non nel provvedimento di confisca.
3. Per il resto, il Tribunale, sul piano cautelare, ha fornito adeguata risposta all'appello proposto, avendo osservato che la ricorrente non aveva rappresentato elementi di novità rispetto a quanto già valutato in sede di riesame del sequestro, essendosi formato il c.d. giudicato cautelare a seguito della pronuncìa della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso difensivo in punto di dissequestro del bene immobile di (formale) proprietà della ricorrente.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il