Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42250/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drunk driving conviction citing high BAC and prior record.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42250/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated drunk driving. The appellant argued that breathalyzer errors were possible and that the crime lacked sufficient gravity to warrant a prison sentence. The court rejected these claims, emphasizing the exceptionally high blood alcohol level and the defendant's prior criminal record as decisive factors for the severe penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

D.M. 196/1990; Art. 186, 131-bis, 133 cod. pen.: The burden of proving breathalyzer malfunction lies with the defense, and exceptionally high alcohol levels combined with prior records justify rejecting pleas of minor offense and conditional suspension.

Parole chiave

Generato dall'IA
drunk driving conviction breathalyzer reliability exceptional blood alcohol prior criminal record inadmissible appeal conditional suspension denial burden of proof defense guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.M. 22 maggio 1990, n. 196
art. 186, commi 2, lettera c), e 2-sexies del codice della strada
art. 131-bis cod.pen.
art. 133 cod. pen.
13681 del 25/02/2016, Tushaj, richiamata dal ricorrente, afferma tra l'altro che «Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 131-bis cod.pen
art. 133 cod. pen
13681 del 25/02/2016, Tushaj, richiamata dal ricorrente, afferma tra l'altro che «Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
Sez. 4, Sentenza n. 7285 del 09/12/2020, Demma
Sez. 4, Sentenza n. 28887 del 11/06/2019, Cardinali
280937; Sez. 4, Sentenza n. 28887 del 11/06/2019, Cardinali, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Ora, é ben vero che sentenza Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, richiamata dal ricorrente, afferma tra l'altro che «Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FACCHINI FABIO nato il 02/05/1977 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dato atto che alcun difensore è comparso

RITENUTO IN FATTO

1. Fabio Facchini, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 23 maggio 2022, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Mantova in data 30 settembre 2020, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravata dall'orario notturno, ex art. 186, commi 2, lettera c), e 2-sexies del codice della strada, contestato come commesso il 29 marzo 2017. Tre i motivi di lagnanza. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione riferiti alla valutazione delle risultanze probatorie: all'uopo evidenzia che, come dedotto nell'atto d'appello, nell'ipotesi di accertamento etilometrico con strumenti come Dragher test o Lion Intoxilyzer e comunque diversi dal prelievo ematico occorre tenere conto delle istruzioni ministeriali di cui al D.M. n. 196/1990, in base alle quali vi é la possibilità di errori, entro un range di tolleranza massima, pari all'80/0, che va calcolato manualmente sul rilievo eseguito e che nell'occorso non é stato considerato dall'accertatore; erroneamente la Corte di merito ha liquidato l'assunto come riferito alle verifiche sul funzionamento dell'apparecchio, rispetto al quale non é stato apportato alcun correttivo: ciò che inficia la rilevazione del tasso alcolemico eseguita nel caso di specie. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il deducente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto, il deducente sostiene che la Corte di merito ha apoditticamente escluso l'inquadramento del fatto ex art. 131-bis cod.pen. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale (sulla quale la Corte di merito ha omesso di pronunziarsi a fronte della richiesta difensiva e che era stata concessa in sede di decreto penale di condanna), alla mancata sostituzione della pena detentiva breve e del mancato contenimento della pena nei limiti edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato, mirando a ridiscutere la validità del tasso alcolemico riscontrato sul Facchini ed all'uopo richiamando i dettami contenuti nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196 (Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza) per trarne elementi in ordine alla rilevanza della percentuale di tolleranza massima degli errori degli apparecchi impiegati per le rilevazioni etilometriche. Trattasi in realtà di disciplina che, come recita il paragr. 1 dell'allegato, "si applica agli etilometrí utilizzati ai sensi dell'art. 132 comma 4 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 così modificato dalla legge 18 marzo 1988 n. 111", laddove l'art. 379, comma 5, Reg. al Codice della Strada del 1992 (attualmente in vigore) demanda bensì a decreto ministeriale, ma anche a successivi aggiornamenti con provvedimenti degli stessi ministeri, l'individuazione dei requisiti cui devono uniformarsi gli etilometri; perciò, da un lato, il vecchio decreto ministeriale n. 196/1990 può tuttora dirsi in vigore soltanto nella misura in cui esso non contrasti con la normativa sopravvenuta; dall'altro, e soprattutto, esso non si confronta con l'evoluzione tecnica degli etilometri e dei sensori ormai correntemente impiegati per la rilevazione del tasso alcolemico (caratterizzati da un grado di precisione assai più elevato rispetto ai loro predecessori).

E', inoltre, corretto quanto osservato dalla Corte di merito circa il mancato assolvimento, da parte dell'imputato, dell'onus probandi in ordine al malfunzionamento dell'etilometro, che non può basarsi su mere - e nella specie infondate - presunzioni basate su un dato normativo non conferente. Si ricorda che, al riguardo, l'orientamento più recente e ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità é nel senso di ritenere che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che é onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (vds.

Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; Sez. 4, Sentenza n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4, Sentenza n. 28887 del 11/06/2019, Cardinali, Rv. 276570).

2. E', del pari, manifestamente infondato il secondo motivo di doglianza. La Corte di merito, come già il Tribunale, fonda il proprio giudizio sotteso al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto essenzialmente in base al tasso alcolemico, particolarmente elevato in quanto sensibilmente superiore rispetto al valore-soglia della fascia di maggiore gravità. Ora, é ben vero che sentenza Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, richiamata dal ricorrente, afferma tra l'altro che «Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.

Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto». Tuttavia, l'aver guidato in condizioni di ebbrezza francamente eccezionali, comprovate dall'accertamento strumentale di cui si é detto, rende evidentemente irriducibile la condotta dell'odierno ricorrente a un'ipotesi caratterizzata da disvalore particolarmente tenue; in tal senso, quindi la sentenza impugnata soddisfa le esigenze di contestualizzazione del fatto, in relazione a una fattispecie di eclatante rilevanza dal punto di vista della pericolosità alla guida da parte del Facchini, in relazione a una condizione di ebbrezza particolarmente marcata.

3. E', infine, manifestamente infondato anche il terzo motivo, relativo al diniego della sospensione condizionale e al trattamento sanzionatorio: sia pure con motivazione sintetica ed in parte implicita, la sentenza impugnata ha richiamato elementi certamente rientranti fra quelli utili ai fini del giudizio in punto di pena e stabiliti dall'art. 133 cod. pen., con particolare riguardo non solo all'elevato tasso alcolemico, ma anche al precedente specifico da cui il ricorrente é gravato.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila