Public prosecutor appeal dismissed for being generic and lacking specific facts on confiscable profit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Public Prosecutor appealed a first-instance judgment that omitted mandatory confiscation of illicit profits in a case involving Giorgio Bertan and Giampaolo Pinton. The defense argued the appeal was inadmissible, but the Court of Cassation rejected this, ruling the appeal was too abstract. The court dismissed the appeal because it failed to provide concrete details on the profit amount or specific assets subject to confiscation, rendering it insufficient for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 603-bis c.p.: An appeal by the Public Prosecutor challenging the omission of mandatory confiscation is inadmissible if it remains on an abstract plane without specifying the amount of profit or identifying the specific assets available to the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: BERTAN GIORGIO nato a CAMPOSAMPIERO il 24/05/1978 PINTON GIAMPAOLO nato a CAMPOSAMPIERO il 05/11/1964 inoltre: PERSONA OFFESA PERSONE OFFESE PERSONE OFFESE avverso la sentenza del 13/10/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Padova che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Giorgio Bertan e Giampaolo Pinton per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., ha omesso di disporre la misura di sicurezza della confisca obbligatoria del profitto del reato.
2. Il difensore degli imputati Bertan e Pinton ha depositato una memoria scritta con la chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché assolutamente generico e non autosufficiente. Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria su un piano puramente astratto, senza allegare elementi specifici, pretermessi dal giudice, idonei a dare concreta contezza di tale omissione, onde rendere necessaria una nuova statuizione sul punto. Sotto questo profilo, va qui richiamato l'insegnamento secondo cui, in caso di patteggiamento, è inammissibile per genericità il ricorso del pubblico ministero che lamenti l'omessa applicazione della confisca obbligatoria senza allegare gli elementi che consentirebbero l'adozione della misura nel caso concreto, e, in particolare, senza indicare l'entità del profitto confiscabile e i beni o le utilità nella disponibilità dell'imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere l'ablazione (cfr.
Sez. 5, n. 14392 del 05/02/2019, Rv. 275238 - 01). Anche in questo caso, infatti, il motivo dedotto dalla parte pubblica "viene interamente declinato sul piano della astratta valenza applicativa della norma, tacendo invece sui profili decisivi della fattispecie concreta" (così la già citata Sez. 5, n. 14392/2019).
4. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consig ere estensore MA§ Il P