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Sentenza — n. 34993/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sentence for omitting mandatory driver's license suspension accessory penalty under D.Ivo 285/1992.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34993/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale requested the annulment of a Teramo court sentence that imposed a prison term but omitted the mandatory accessory penalty of driver's license suspension. The court found the lower tribunal violated Article 222 of the D.Ivo Law by failing to apply this sanction for the specific offense committed. Consequently, the Cassation Court annulled the decision regarding the omitted penalty and remanded the case for the tribunal to apply the correct sanction within its discretionary limits.

Regesto Legislator

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Art. 222 comma 2 D.Ivo 285/1992; Art. 444 c.p.p.; When a court convicts a defendant of offenses under Articles 589 bis and 590 bis of the Penal Code, it must apply the accessory administrative sanction of driver's license suspension or revocation, and failure to do so constitutes a violation of law requiring annulment.

Parole chiave

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accessory administrative sanction driver's license suspension D.Ivo Law 285/1992 omission of penalty annulment with remand procedural violation Cassation annulment abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 222 comma 2 D.Ivo 30 aprile 1992 n. 285
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello de l'Aquila, deducendo la violazione di legge ed in particolare dell'art. 222 D.Ivo 30 aprile 1992 n.
Art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen del 19 aprile 2021 il Tribunale di Teramo ha applicato nei confronti di Miriana Bruni la pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art.
Art. 590 bis cod. pen
pen del 19 aprile 2021 il Tribunale di Teramo ha applicato nei confronti di Miriana Bruni la pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen commesso in Corropoli il 18 aprile 2019.
Art. 589 bis cod. pen
per i reati di cui all'art. 589 bis e 590 bis cod.
Corte Costituzionale n.88 del 2019
art. 590 bis cod. pen
pen del 19 aprile 2021 il Tribunale di Teramo ha applicato nei confronti di Miriana Bruni la pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen commesso in Corropoli il 18 aprile 2019.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen del 19 aprile 2021 il Tribunale di Teramo ha applicato nei confronti di Miriana Bruni la pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 88 del 2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: BRUNI MIRIANA nato a CORROPOLI 11 16/06/1949 inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 19/04/2021 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen del 19 aprile 2021 il Tribunale di Teramo ha applicato nei confronti di Miriana Bruni la pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen commesso in Corropoli il 18 aprile 2019.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello de l'Aquila, deducendo la violazione di legge ed in particolare dell'art. 222 D.Ivo 30 aprile 1992 n. 285 per avere il Tribunale omesso di applicare all'imputata la sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Simone Perelli, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. L'art. 222 comma 2 CdS prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente (la sentenza della Corte Costituzionale n.88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo su indicato nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 589 bis e 590 bis cod. pen, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 C.d.S. allorchè non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen).

5. Il Tribunale, nell'applicare la pena concordata fra le parti in ordine al reato su indicato, ha effettivamente omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria ed è così incorso nel lamentato vizio. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Teramo, affinché provveda alla applicazione della sanzione nella misura che dovrà determinare nell'ambito della cornice prevista dalla legge, attraverso l'esercizio del suo potere discrezionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Teramo . Deciso in Roma il 13 settembre 2022. Il Presidente Tizia Piccia I DEPOSITATO CANCELLEU oggi , ............. 7lit Q ....... . IL FUN