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Sentenza — n. 34003/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits but annuls interest award due to lack of specific claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34003/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry's appeal regarding the merits of compensation for unjust detention but annulled the specific order for interest payments. The Ministry argued the lower court failed to address the detainee's silence and ambiguous contacts, yet the court ruled such re-evaluation is impermissible in a cassation proceeding. Conversely, the court found the interest award invalid because the detainee had not explicitly requested it, violating the principle that judges cannot rule beyond the parties' claims.

Regesto Legislator

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Art. 314 c.p.p.; Art. 112 c.p.c.: In cassation proceedings, courts cannot re-evaluate facts regarding guilt or liability, and interest must be claimed explicitly as judges cannot rule ultra petita.

Parole chiave

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unjust detention compensation cassation admissibility ultra petita principle interest calculation procedural silence legal representation detention indemnity revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 314 cod. proc. pen.
Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., con particolare riferimento ai seguenti profili:
Art. 4, comma 1, lett. b), d.igs. 8 novembre 2021, n. 188
ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.igs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art.
Art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (cfr.
Art. 112 cod. proc. civ.
art. 314 cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., con particolare riferimento ai seguenti profili:
art. 112 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022
Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Rv.
Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016
Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trento - sez. distaccata di Bolzano, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha accolto la domanda presentata da Moukhlis Redouan in relazione alla custodia cautelare subita dallo stesso nell'ambito di un procedimento penale per i reati in materia di stupefacenti, reati dai quali il predetto è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., con particolare riferimento ai seguenti profili:

1) Assenza di motivazione in ordine ai dedotti profili di colpa grave, con particolare riguardo al fatto che il richiedente si era avvalso della facoltà di non rispondere, non aveva sollecitato gli specifici mezzi di difesa offerti dagli artt. 299 e 309 cod. proc. pen. e aveva intrattenuto frequentazioni ambigue.

2) Assenza di motivazione in ordine alla dedotta sussistenza della colpa ordinaria ai fini della taxatio.

3) Erronea attribuzione all'istante degli interessi legali in assenza di domanda al riguardo.

4) Erronea pronuncia sugli interessi, per mancata indicazione del fatto che gli stessi sono dovuti a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato dell'ordinanza.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento degli interessi; rigetto del ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso, laddove censurano il provvedimento della Corte d'appello sull'omesso riconoscimento della colpa grave, o quantomeno della colpa lieve ai fini della riduzione dell'indennizzo, per il silenzio mantenuto dall'interessato in sede di interrogatorio e per le asserite frequentazioni ambigue del medesimo, sono inammissibili, in quanto sollecitano una nuova valutazione di merito che non è, notoriamente, consentita nella presente sede di legittimità. Ciò, a fronte di un'ordinanza che ha adeguatamente ed esaurientemente motivato sulla vicenda fattuale in riferimento; mentre, quanto al silenzio dell'interessato in sede di interrogatorio, è appena il caso di rilevare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.igs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (cfr.

Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Rv. 283017-01).

2. Sono, invece, fondate le censure dedotte in punto di interessi, visto che gli stessi sono stati liquidati in assenza di domanda specifica da parte dell'interessato. È infatti pacifico che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (cfr. Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Rv. 265580 - 01).

3. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento degli interessi, con eliminazione della relativa statuizione. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'intervenuto riconoscimento degli interessi, statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Cons