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Sentenza — n. 33965/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding attorney suspension notice timing and sentencing reviewability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33965/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for being manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by hearing the case three days after the defense's late notice of suspension, and claimed the lower court erred in applying sentencing guidelines. The court rejected the timing argument because the statutory code for electronic proceedings did not require physical presence, and it dismissed the sentencing claim because the lower court's reasoning on the crime's severity was sufficient and unreviewable on appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178 cod. proc. pen.; Art. 23-bis L. 176/2020; Art. 3 codice autoregolamentazione astensioni; The appeal is inadmissible if the procedural defect is not manifest and the substantive sentencing decision is supported by adequate reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility attorney suspension notice electronic proceedings code sentencing reviewability manifestly unfounded appeal guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 23-bis L. 176/2020
Art. 3 codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione, 04/06/2017
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 38506/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal against drunk driving conviction for lack of new grounds and procedural defects.
Sentenza — n. 34329/2021 — snpen
Criminal appeal dismissed because the crime of drunk driving was extinguished by prescription before the second instance judgment.
Sentenza — n. 19383/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal on drunk driving conviction, upholding denial of generic mitigating circumstances due to lack of proof.
Sentenza — n. 2475/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription grounds, ruling the offense expired before the final judgment. The court annuls the conviction because the five-year limitation period for the traffic violation ended before the case concluded. The decision emphasizes that procedural delays do not suspend the statute of limitations for minor offenses. This ruling clarifies the application of the prescription period in abbreviated criminal proceedings. The court rejects the defense's argument regarding the retroactive application of the lighter penalty rule. Consequently, the conviction is voided due to the expiration of the legal time limit. The judgment is final and does not require remittal to lower courts. The outcome ensures legal certainty by enforcing the statute of limitations strictly. The court notes that no extension of the limitation period was requested by the defense. This case establishes that prescription bars convictions even if the lighter law applies retroactively.
Ordinanza — n. 19035/2023 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to new facts and failure to raise art. 131 bis in appeal.

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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: PRADO SANCHEZ ANTONY JAVIER nato il 21/04/1986 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo atu- :4 j, 'c atckaoutt g;1""4144~.ket

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea che dichiarava Prado Sanchez Antony Javier responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno (in Cafasse, 04/06/2017).

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola due motivi con cui deduce: 2.1. Valutazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt.178 cod. proc. pen., 23-bis L. 176/2020, 3 e 4 codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, nonché carente ed erronea motivazione sul punto. Il giudice di appello non ha concesso il rinvio richiesto dal difensore (con comunicazione telematica del 26/3/2021, ovvero tre giorni prima dell'udienza) per adesione all'astensione indetta dalle Camere Penali in data 12/3/2021: si è, pertanto, verificata una nullità a regime intermedio che si eccepisce con il presente ricorso per cassazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4. Quanto al primo motivo, correttamente la Corte territoriale evidenzia come il collegio giudicante, preso atto della comunicazione (avvenuta per via telematica il 26/03/2021) di adesione della difesa all'astensione dalle udienze indetta il 12/03/21 dalle Camere Penali, abbia proceduto alla trattazione dell'appello, trattandosi di procedimento da definirsi ai sensi dell'art 23-bis L. n. 176/2020 con rito cartolare e come l'articolo 3 del vigente codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati presupponga lo svolgimento di un incombente processuale in cui sia prevista la presenza, ancorché non obbligatoria dell'avvocato: presupposto questo, ricorda la sentenza impugnata, che ovviamente non si verifica allorquando il giudizio d'appello debba svolgersi in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. Il motivo è, pertanto, inammissibile.

5. Le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono, infatti, insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto il fatto, oggetto del presente procedimento, di «allarmante gravità»:l'imputato, che vanta un precedente specifico per guida in stato di ebbrezza, risulta essersi messo alla guida della propria vettura in ora notturna dopo aver assunto sostanze alcoliche in quantità tale da far registrare un tasso alcolemico addirittura superiore a 2 g/I ed ha provocato un incidente, avendo urtato una vettura regolarmente parcheggiata sul margine della strada alla quale ha provocato ingenti danni.

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell'ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022 Il Consigli