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Sentenza — n. 32443/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against summary judgment tardiness, citing abrogated procedural rules and established case law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32443/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Castaldo's appeal against a summary conviction for burglary, ruling the appeal inadmissible due to late filing. Castaldo argued that because he was absent, he should have been notified before the appeal period expired, but the court found the appeal filed after the statutory deadline. The decision relied on the abrogation of the specific article cited by the appellant and confirmed that established case law regarding absent defendants in summary proceedings does not apply retroactively to bar late appeals.

Regesto Legislator

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Art. 548, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 585 cod. proc. pen.: The appeal period for an absent defendant in a summary proceeding runs from the date of the judgment's pronouncement, and the abrogation of the specific notification rule does not retroactively extend deadlines for appeals already filed after the statutory period.

Parole chiave

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summary proceeding absent defendant tardiness appeal procedural abrogation retroactivity principle imputazione contumacia penal procedure assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 548, comma 3 cod. proc. pen.
Con detto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 548, comma 3, cod.proc.pen.
Art. 585 cod. proc. pen.
Law 28 April 2014, n. 67
art. 548 comma 3 cod.proc.pen
La norma processuale la cui violazione è eccepita dall'odierno ricorrente, ovvero l'art. 548 comma 3 cod.proc.pen., è stata abrogata in parte qua con l'introduzione della disciplina dell'assenza ad opera della I.
art. 585 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 698 del 24/10/2019, Sinito, Rv. 277470
Sentenza Sez. 6 n. 10659 del 20/02/2020, Rv. 278750
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTALDO ANTONIO nato il 01/06/1962 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15 marzo 2021 la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo. l'appello proposto da Castaldo Antonio avverso la sentenza emessa in data 17.11.2017 dal GM del Tribunale di Salerno che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto lo stesso responsabile del reato di furto in abitazione pluriaggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 548, comma 3, cod.proc.pen. nella parte in cui viene ritenuta la tardività dell'atto di appello presentato nell'interesse del Castaldo. Rileva che il procedimento di primo grado è stato celebrato in absentia cosicché doveva essere dato avviso all'imputato del deposito della sentenza di primo grado ed in mancanza non potevano decorrere i termini per la proposizione dell'appello.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso è infondato. La norma processuale la cui violazione è eccepita dall'odierno ricorrente, ovvero l'art. 548 comma 3 cod.proc.pen., è stata abrogata in parte qua con l'introduzione della disciplina dell'assenza ad opera della I. 28 aprile 2014 n.

67. Inoltre le Sezioni Unite, con la recente sentenza n.698 del 24/10/2019, Sinito, Rv.277470 -01, hanno statuito che "La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen.e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, 2 cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67)" E, circa l'ambito di applicazione di tale principio, si è espressa di recente Sez.6, n.10659 deI20/02/2020, Rv.278750, che ha chiarito che: "L'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone un imprevedibile ribaltamento dell'orientamento consolidato, che, invece, è da escludere nel caso in cui sussista un contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni unite con il recepimento di uno dei contrapposti orientamenti, anche qualora sia riconosciuto come legittimo quello più restrittivo per le facoltà e poteri processuali della parte. (Fattispecie relativa al termine di impugnazione per l'imputato assente nel giudizio abbreviato, in cui la Corte ha chiarito che il principio enunciato dalle S.U. "Sinito" trova applicazione anche relativamente alle impugnazioni proposte in precedenza).".

Ciò premesso, e rilevato che nel caso di specie il giudizio di primo grado è stato celebrato nelle forme del giudizio abbreviato e in assenza dell'imputato in forza della rinuncia a comparire che costui aveva espresso (si veda, a tal proposito, la rinuncia formulata in data 17 novembre 2017 in atti), correttamente la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello perché tardivamente proposto, atteso che la sentenza di primo grado è stata pronunciata,mediante lettura del dispositivo in udienza, il giorno 17 novembre 2017; il termine per il deposito della motivazione era fissato in giorni 90; la motivazione è stata depositata il 19 dicembre 2017; il termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod.proc.pen., era pari a giorni 45, con dies a quo 15 febbraio 2018 e scadenza 3 aprile 2018.

L'appello è stato proposto il 10 aprile 2018, dunque dopo lo spirare del termine per impugnare. In conclusione il ricorso è infondato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese