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Sentenza — n. 31484/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal for aggravated theft where maximum penalty exceeds five years, invalidating non-prosecution clause.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31484/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a Chieti court acquittal of Andrea Mantini for aggravated theft, arguing the lower court misapplied the non-prosecution clause. The court found the defendant guilty of aggravated theft carrying a maximum sentence exceeding five years, which legally precludes the application of the non-prosecution provision. Consequently, the cassation court annulled the acquittal and remitted the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 625 cod. pen.: The non-prosecution clause for acts of particular triviality applies only to offenses punishable by a maximum detention sentence not exceeding five years; therefore, it cannot be applied to aggravated theft where the maximum penalty exceeds that threshold.

Parole chiave

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non-prosecution clause particular triviality aggravated theft maximum penalty threshold acquittal annulment detention sentence limit Cassation review revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 17.2.2020, ha assolto Andrea Mantini dal reato di furto pluriaggravato a lui ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
L'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. stabilisce che la concorrenza di due o più delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo comporta una pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione.
Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti,, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di L'Aquila, per l'ulteriore corso.
art. 131-bis cod. pen
Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 17.2.2020, ha assolto Andrea Mantini dal reato di furto pluriaggravato a lui ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
art. 625 cod. pen
L'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: MANTINI ANDREA nato a PESCARA il 16/04/1969 avverso la sentenza del 17/02/2020 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 17.2.2020, ha assolto Andrea Mantini dal reato di furto pluriaggravato a lui ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge, in relazione alla erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante la riconosciuta sussistenza del reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., da cui deriva una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, ostativa all'applicabilità dell'esimente in questione.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha riconosciuto l'imputato colpevole del reato di furto pluriaggravato, ai sensi degli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. L'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. stabilisce che la concorrenza di due o più delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo comporta una pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione. Trattandosi di circostanze ad effetto speciale, se ne deve tenere conto ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen., secondo cui l'esclusione della punibilità per i fatti di particolare tenuità trova applicazione ai soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Ne deriva che il Tribunale, nel caso in disamina, ha applicato la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. fuori dai casi consentiti dalla legge, trattandosi di reato punito con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni.

6. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti,, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di L'Aquila, per l'ulteriore corso. 2 e

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso il 9 giugno 2022