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Sentenza — n. 29370/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against theft and attempted violence convictions for car misuse.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29370/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Bellavia Nicolas and Arnone Anna inadmissible regarding their convictions for theft and attempted violence. The appellants argued that the car's return was due to lack of funds rather than intent, and that no actual coercion occurred during the attempted violence charge. The court rejected these claims by establishing that spontaneous restitution following temporary use defines theft, and that a threat is sufficient for attempted violence even if it fails to produce fear.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 610 cod. pen.: Theft of use requires spontaneous restitution after temporary use, while attempted private violence is established by a threat capable of inducing fear, regardless of actual intimidation.

Parole chiave

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theft of use attempted private violence spontaneous restitution threat sufficiency criminal appeal inadmissibility stato difettoso del veicolo infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Violazione dell'art. 624 cod. pen. e vizio di motivazione per mancata riqua- lificazione dei reati di cui ai capi B) e C), contestati al Bellavia in furto d'uso.
Art. 610 cod. pen.
Violazione dell'art. 610 cod. pen..
art. 629 cod. pen
pen., assolvendoli dal reato ex art. 629 cod. pen.
art. 624 cod. pen
Violazione dell'art. 624 cod. pen.
art. 610 cod. pen
Violazione dell'art. 610 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6431 del 29/12/2014
Sez. 4, n. 1045 del 15/12/2006
262664; Sez. 4, n. 1045 del 15/12/2006, dep.2007, Terlimbacco, Rv.
Sez. 2, n. 9090 del 07/03/1989
236020; Sez. 2, n. 9090 del 07/03/1989, dep.
Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019
Sez. 5, Sentenza n. 40782 del 11/07/2013
276903; Sez. 5, Sentenza n. 40782 del 11/07/2013, C., Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BELLAVIA NICOLAS nato a CAGLIARI 11 16/07/1999 ARNONE ANNA nato a AGRIGENTO il 16/12/1976 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; letta la requisitoria scritta del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva e le note di replica dell'avv. Teresa Discenza, in qualità di difensore di fiducia degli imputati, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, in parziale ri- forma della sentenza del Tribunale di Campobasso del 19 giugno 2020, ha ridetermi- nato in anni due e mesi sette di reclusione ed euro trecento di multa la pena inflitta a Bellavia Nicolas in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. (capo E, diversamente riqualificato rispetto all'originaria imputazione ex artt. 56 e 377 bis cod. pen.), 624 bis e 625 cod. pen. (capo B), 624 e 625 cod. pen. (capo C) ed in mesi due la pena inflitta ad Arnone Anna in relazione al solo reato ex artt. 56 e 610 cod. pen., assolvendoli dal reato ex art. 629 cod. pen. (capo D).

2. Il Bellavía e la Arnone, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassa- zione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione dell'art. 624 cod. pen. e vizio di motivazione per mancata riqua- lificazione dei reati di cui ai capi B) e C), contestati al Bellavia in furto d'uso. Si deduce che l'omessa immediata restituzione dell'autovettura è stata dovuta non all'intento di privare la persona offesa del proprio bene, ma semplicemente alla mancanza di benzina nel serbatoio e di danaro per effettuare il rifornimento. 2.2. Violazione dell'art. 610 cod. pen.. Si osserva, in relazione al reato ex artt. 56 e 610 cod. pen. di cui al capo E), che non erano state poste in essere condotte di costrizione, in quanto la persona offesa aveva continuato liberamente ad informare la polizia di quanto stava accadendo. 2.3. Nella memoria di replica si evidenzia che la condanna del Bellavia Nicolas per il capo C) della rubrica non è rispettosa del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto:

a) l'imputazione contiene un espresso riferimento allo "scopo di uso" dell'appropriazione dell'auto di proprietà di Russo Angela ad opera degli impu- tati, effettuato "per recarsi in San Severo per rifornirsi di stupefacenti";

b) la conte- stazione non concerne la volontà di sottrazione definitiva del veicolo alla vittima, e quindi l'appropriazione dello stesso in proprio favore da parte degli imputati, bensì solo per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo;

c) solo per il reato di furto d'uso erano stati dimostrati, in capo agli imputati, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi, come esplicitamente riconosciuto dalla Corte di merito, che ha dato atto che "la macchina è stata restituita".CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, il furto d'uso presup- pone una restituzione spontanea della refurtiva dopo l'uso momentaneo, con la con- seguenza che tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che de- terminano una coazione o impediscono la restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto (Sez. 5, n. 6431 del 29/12/2014, dep. 2015, Belprati Rv. 262664; Sez. 4, n. 1045 del 15/12/2006, dep.2007, Terlimbacco, Rv. 236020; Sez. 2, n. 9090 del 07/03/1989, dep. 1990, Nicosia, Rv. 184695). La pronuncia impugnata ha, dunque, correttamente e con motivazione esente da vizi, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., secondo l'interpretazione for- nitane dall'organo di nomofilachia.

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia ab- bia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, an- corché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, C., Rv. 276903; Sez. 5, Sentenza n. 40782 del 11/07/2013, C., Rv. 257201).

Nella fattispecie, secondo quanto accertato dai giudici di merito, la condotta degli imputati, consistente nell'utilizzo di espressioni intimidatorie in messaggi whattsapp inviati alla persona offesa, era rivolta ad ottenere la rimessione della querela che era stata presentata nei loro confronti e che aveva originato il procedimento: le minacce, quindi, erano finalizzate a costringere la persona offesa ad un comportamento com- missivo; il mancato conseguimento del proposito ha, peraltro, fondato il riconosci- mento del tentativo di violenza privata.

3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende. Co