Italian court dismisses appeal for theft of electricity due to failure to prove pre-trial debt repayment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower courts' conviction for theft of electricity with aggravating circumstances. The appellant argued that paying off the electricity debt through a payment plan before the trial constituted a mitigating circumstance under Article 62(6) of the Penal Code, which would have reduced the sentence. The court rejected this claim because the appellant had not actually settled the debt prior to the proceedings, merely committing to a payment plan without proof of compliance, thus failing the statutory requirements for the mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n.6 cod. pen.; The court must verify the actual settlement of the debt before the trial; a mere commitment to a payment plan without proof of fulfillment does not constitute the mitigating circumstance of repairing the damage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANNINO DOMENICO nato a TORRE DEL GRECO il 18/10/1981 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Lettele conclusioni scritte del difensore del ricorrente che ha chiesto pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.SANNINO Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe che con- fermava la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva ritenuto responsa- bile del reato di furto di energia elettrica con aggravante della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa. 2.11 ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce assenza di mo- tivazione in ordin(al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen. evidenziando come, prima del giudizio, avesse provveduto a farsi carico del debito per le forniture di energia elettrica di cui all'imputazione, attraverso un piano di rateizzazione con Enel Energia per l'importo di euro 28.347,47 di talchè in fase di discussione aveva richiesto l'applicazione della circostanza attenuante della riparazione del danno ma tanto il giudice di primo grado, quanto quello di appello/pure sollecitato con l'ultimo motivo di impugnazione, avevano omesso di argomentare le ragioni dell'esclusione del beneficio.
L'omissione assume particolare valenza nella specie atteso che il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen. avrebbe consentito di pervenire ad un diverso e più favorevole per l'imputato giudizio di valenza tra circostanze di segno oppo- sto, laddove le circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute, erano state ritenute soltanto equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo si presenta manifestamente infondato atteso che dalla stessa allegazione al ricorso, ai fini dell'autosufficienza, emerge che il ricor- rente non aveva affatto saldato, prima del giudizio, all'ente erogatore dell'energia elettrica il debito maturato per i corrispettivi periodici dovuti, ma si era soltanto obbligato a rispettare un piano di recupero con versamenti periodi()del cui adempimento non è stata fornita contezza; tajJ1IJ non ri- sultano rispettate le scansioni temporali pure previste dalla legge ai fini del riconoscimento della circostanza speciale di cui all'art.62 n.6 cod.pen., di talchè del tutto correttamente i giudici di merito avevano escluso il ricono- scimento della circostanza attenuante suddetta, questione del tutto generi- camente introdotta nel motivo di appello relativo al giudizio di valenza tra circostanze.2.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 Aprile 2022 Il Consigliere