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Sentenza — n. 27589/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal court ruling denying criminal continuation due to flawed temporal analysis of offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27589/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court annulled the appeal court's decision which had rejected the claim of criminal continuation based on an erroneous assessment of the time gap between offenses. The defense argued that the lower court ignored objective criteria and contradicted a prior judgment recognizing the same continuity for similar facts. The supreme court found the lower court's reasoning flawed because it misidentified the timeline of the prior offense, leading to an incorrect conclusion about the lack of a unified criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 624, 625 cod. pen.: The court must evaluate all objective parameters for criminal continuation, including temporal proximity and conduct identity, rather than relying solely on a superficial assessment of the time interval between offenses.

Parole chiave

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criminal continuation unitary criminal plan temporal proximity violation of law annulment of judgment reiteration of offenses judicial reasoning imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 55 comma 5 d.lgs. n. 431/2007
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEO SALVATORE nato a PALERMO il 21/10/1993 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente MARIAROSARIA BRUNO Motivi della decisione 1. Romeo Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Palermo per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2, 4, 5, 8-bis cod. pen. in danno di Brocato Rosa Maria, cui veniva sottratto il portafoglio [capo a) della rubrica]; 110 cod.pen., 55, comma 5, d.lgs. n. 431/2007 [capo b) della rubrica], commessi il 4/2/2015 in Palermo.

Con unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego del vincolo della continuazione tra i fatti sub iudice e quelli oggetto di precedenti sentenze irrevocabili di condanna, commessi negli anni 2015, 2016 e 2017, il cui unitario vincolo è stato riconosciuto dal Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento datato 25 marzo 2019, prodotto all'udienza innanzi alla Corte d'appello. Lamenta come la Corte di merito si sia limitata a sostenere, in modo apodittico, che "nel caso di specie, dunque, è dato apprezzare solo la reiterazione del medesimo tipo di condotta con cadenza biennale (2015/2017) nella città di Palermo, ma non certo qualsivoglia forma di programmazione a far data dal mese di giugno del 2015".

I giudici di merito avrebbero dovuto valutare, sulla base delle sentenze prodotte, i plurimi parametri oggettivi di riferimento utili ai fini della valutazione da compiersi (distanza temporale tra i fatti, identità della tipologia di reato, omogeneità delle condotte, identità delle circostanze di tempo e di luogo e delle modalità dell'azione, unitarietà del contesto e della spinta a delinquere), rapportandoli ai fatti oggetto del giudizio, risalenti all'anno 2015. Sotto altro profilo, l'affermazione secondo la quale mancherebbe "qualsivoglia forma di programmazione a far data dal giugno 2015", si pone in stridente contrasto con l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 25/3/2019, che ha riconosciuto i presupposti applicativi della disciplina del reato continuato, riunendo i fatti ricompresi nel periodo 2015-2017.

2. Il ricorso è fondato. La Corte d'appello si è limitata a richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento del vincolo della continuazione per poi concludere, in modo assertivo, che nel caso concreto può apprezzarsi la sola reiterazione di reati di analoga natura quale manifestazione di un generico programma di vita criminoso. Si è esclusa la ricorrenza di un unitario disegno delinquenziale alla luce della distanza "biennale" dei fatti giudicati rispetto a quello oggetto del presente processo.

Si tratta di una motivazione che presenta i connotati dell'apparenza e che si fonda su una circostanza errata, ossia la "cadenza biennale" di commissione dei reati, atteso che il primo giudicato portato all'attenzione della Corte di merito riguardava un fatto commesso il 30 giugno del 2015, circa quattro mesi dopo la commissione del reato in contestazione, risalente al febbraio 2015. Manca, inoltre, qualsiasi analisi, nel rispetto proprio degli stessi criteri riportati in sentenza, sulle modalità dei fatti e qualsiasi confronto con il provvedimento prodotto in udienza, che, nel riconoscere il vincolo della continuazione, aveva sottolineato l'identità delle circostanze delle condotte e della spinta criminosa.

Il vincolo della continuazione risulta negato in ragione della sola distanza cronologica tra i fatti, peraltro fondata sul richiamo a parametri erronei. Sono stati trascurati ulteriori aspetti valutativi, utili per l'accertamento della ricorrenza dell'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto in questione.

3. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla esclusione della continuazione con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della continuazione e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello dì Palermo, altra sezione. Co