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Ordinanza — n. 16577/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16577/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the grounds were manifestly unfounded. The appellant challenged the agreed sentencing for a specific offense, but failed to propose a correct legal qualification. The court applied the established rule that appeals based on sentencing errors are limited to manifest errors, excluding evaluative errors not evident in the text.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals regarding agreed sentencing, challenges based on erroneous qualification are admissible only for manifest errors, rendering appeals based on evaluative errors inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentencing manifest error cassation appeal legal qualification procedural inadmissibility giudice istruttore ritardo ingiustificato dell'azione penale promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Castagna Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt.73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Castagna Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt.73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573
279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).
Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA GIUSEPPE nato a RHO il 09/10/1973 avverso la sentenza del 10/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Castagna Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt.73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Pregnana Milanese il 12 maggio 2021. L'esponente lamenta l'erronea qualificazione del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile. Premesso che nel ricorso neppure è indicata la qualificazione che sarebbe corretta, si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati, tanto più ove si consideri che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è ricorrente la massima secondo la quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26 apri