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Sentenza — n. 8444/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal court sentence for simple theft due to lack of valid victim complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8444/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Milan Court of Appeal's sentence regarding the theft conviction of Meski Hassan. The defense argued that the proceedings lacked a valid complaint from the victim, noting only an undated report from Enel Distribution without punitive intent. The court ruled that the initial act was merely a report of a crime, not a valid complaint, rendering the criminal action inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 331 cod. proc. pen.: A criminal action for theft requires a valid complaint from the victim; absence of such a complaint renders the prosecution inadmissible.

Parole chiave

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simple theft conviction valid victim complaint inadmissible criminal action lack of punitive intent procedural nullity indagine per truffa denuncia mendace motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Con sentenza del 24.3.2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, riqualificato il fatto ascritto all'imputato Meski Hassan nel reato di furto semplice di cui all'art. 624 cod.
Art. 331 cod. proc. pen.
Tuttavia, dalla sentenza di primo grado si evince che il procedimento trae origine da un atto di denuncia di notizia di reato ex art. 331 cod.
art. 624 cod. pen
Con sentenza del 24.3.2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, riqualificato il fatto ascritto all'imputato Meski Hassan nel reato di furto semplice di cui all'art. 624 cod.
art. 331 cod. proc. pen
Tuttavia, dalla sentenza di primo grado si evince che il procedimento trae origine da un atto di denuncia di notizia di reato ex art. 331 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MESKI HASSAN nato a ELHADADA( MAROCCO) il 24/04/1980 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24.3.2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, riqualificato il fatto ascritto all'imputato Meski Hassan nel reato di furto semplice di cui all'art. 624 cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi 4, giorni 20 di reclusione ed euro 100 di multa, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale verificato la presenza in atti di un valido atto di querela, nonostante la derubricazione del fatto in furto semplice. Deduce, in proposito, che in atti vi è solo una denuncia non datata, su carta intestata "Enel Distribuzione", inviata solamente via PEC e sottoscritta digitalmente, senza specifica indicazione dei poteri di rappresentanza e, soprattutto, senza alcuna manifestazione di volontà punitiva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è fondato. In effetti la Corte di appello in sentenza si limita a dire che in atti vi sarebbe un "tempestivo atto di querela", senza ulteriormente specificare in ordine a contenuto e validità di un simile atto. Tuttavia, dalla sentenza di primo grado si evince che il procedimento trae origine da un atto di denuncia di notizia di reato ex art. 331 cod. proc. pen., che non può certo definirsi una querela, tant'è che nello stesso atto si specifica che il soggetto denunciante è la società di distribuzione mentre la persona offesa deve individuarsi nella società di vendita dell'energia elettrica (Enel Servizio elettrico S.p.a.), la quale non ha presentato alcun atto di querela. Si deve, quindi, ritenere pacificamente accertata la mancanza in atti di un valido atto di querela della persona offesa. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità del reato, stante l'assenza di una valida querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso il 16 dicembre 2021 e estensore Il President Francesco Ma Ciampi