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Sentenza — n. 2477/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against traffic homicide plea deal for omitting driver license suspension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2477/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a plea bargain sentencing Renato Nicoli for road homicide, arguing the lower court failed to suspend or revoke his driver's license. The court found the appeal admissible because the Supreme Court previously ruled that the legislature's omission of suspension options in plea deals for specific traffic crimes violates constitutional principles. Consequently, the cassation judgment annulled the portion of the lower court's decision regarding the missing administrative sanction and remanded the case for a new ruling on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 222, comma 2, d.lgs. 285/1992: The Supreme Court must annul plea bargain judgments that omit the suspension or revocation of a driver's license for crimes of road homicide or serious road injuries, as the legislature cannot leave the judge without discretionary power to apply this mandatory accessory sanction.

Parole chiave

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road homicide plea bargain driver license suspension accessory administrative sanction legislative omission judicial discretion constitutional review remand for new judgment revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
1.Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Vicenza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Renato Nicoli, imputato del reato di omicidio stradale di cui all'art.
Art. 589-bis cod. pen.
pen., a Renato Nicoli, imputato del reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen. (introdotto dall'art.
Art. 222, comma 2, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
2020), lamenta, come unico motivo, violazione di legge (art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.
Art. 606 cod. proc. pen.
279349, ha affermato che «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative».
Art. 620, lett. I, cod. proc. pen.
A tale omissione non può sopperire il giudice di legittimità, implicando la decisione da adottarsi valutazion di tipo discrezionale (art. 620, lett. I, cod. proc. pen.), e ciò specialmente dopo la decisione della Corte costituzionale, che con la già richiamata pronunzia n.
Art. 590-bis cod. pen.
Art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016, n. 41
(introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016), fatto contestato come commesso il 2 agosto 2018, la pena concordata con il Pubblico Ministero.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Vicenza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Renato Nicoli, imputato del reato di omicidio stradale di cui all'art.
art. 589-bis cod. pen
pen., a Renato Nicoli, imputato del reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
nella sua requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, RG. in proc. Melzani Saympon, Rv. 279349
Corte costituzionale n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019
pen.) da parte del Tribunale per avere omesso di disporre la revoca ovvero la sospensione della patente di guida, richiamata al riguardo la decisione della Corte costituzionale n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019.
Decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico dì: NICOLI RENATO nato il 06/09/1957 avverso la sentenza del 07/10/2020 del TRIBUNALE dì VICENZA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Vicenza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Renato Nicoli, imputato del reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016), fatto contestato come commesso il 2 agosto 2018, la pena concordata con il Pubblico Ministero.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Venezia, che, sul presupposto della ricorribilità per cassazione (come precisato da Sez. U, n. 21369 del 26/0/9/2019, dep. 2020), lamenta, come unico motivo, violazione di legge (art. 222, comma 2, quarto periodo, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) da parte del Tribunale per avere omesso di disporre la revoca ovvero la sospensione della patente di guida, richiamata al riguardo la decisione della Corte costituzionale n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza, limitatamente alla omessa applicazione della revoca ovvero della sospensione della patente di guida, e l'adozione da parte della S.C. dei conseguenti provvedimenti.

3. Il P.G. della S.C. nella sua requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 1° settembre 2021 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di Vicenza. 4.Va premesso che Sez. U, n 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, RG. in proc. Melzani Saympon, Rv. 279349, ha affermato che «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative». 5.Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto: il Tribunale di Vicenza, infatti, ha omesso di fare applicazione dell'art. 222, comma 2, quarto e quinto periodo, del d. Igs. n. 285 del 1992.

6. A tale omissione non può sopperire il giudice di legittimità, implicando la decisione da adottarsi valutazion di tipo discrezionale (art. 620, lett. I, cod. proc. pen.), e ciò specialmente dopo la decisione della Corte costituzionale, che con la già richiamata pronunzia n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il Giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 del codice della strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

7. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Vicenza. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente DanMe\Cjekci Ema4Jele DLlvo DEPOSITATO ,N CAN LERIA oggi, 2/1 i 0