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Sentenza — n. 2184/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court decision for omitting mandatory driver's license suspension in drunk driving case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a Vicenza court sentence that imposed suspended prison time for drunk driving but omitted the mandatory administrative suspension of the driver's license. The court held that license suspension is a mandatory accessory administrative sanction applicable even in plea bargain cases under Italian law. Consequently, the Cassation court annulled the specific omission and remanded the case for the lower court to apply the suspension.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. B), D. Lgs. n. 285/1992; Art. 222, C.d.S.; Art. 444, cod. proc. pen.: In cases of drunk driving, the suspension of the driver's license is a mandatory accessory administrative sanction that must be applied even when a plea bargain sentence is issued, and its omission warrants annulment.

Parole chiave

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drunk driving penalty driver license suspension accessory administrative sanction plea bargain procedure Cassation annulment Italian criminal law mandatory sentencing guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. B), D. Lgs. n. 285 del 1992
600 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B), D. Lgs. n. 285 del 1992 (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari ad 1,19/1,21 g/l).
Art. 222, C.d.S.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava ad Hani Artan la pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di arresto ed €.
Art. 445 cod. proc. pen.
8488 del 1998, ha affermato che in caso di guida in stato di ebbrezza, anche con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle espres- samente escluse dall'art. 445 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
222 C.d.S., il pubblico ministero può proporre ricorso per Cassazione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e non ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava ad Hani Artan la pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di arresto ed €.
art. 445 cod. proc. pen
8488 del 1998, ha affermato che in caso di guida in stato di ebbrezza, anche con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle espres- samente escluse dall'art. 445 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8488 del 1998
Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012
(Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, Mar- cel, Rv.
Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013
Si tratta, infatti, di sanzione amministrativa accessoria e non già di pena accesso- ria, dovendo dunque trovare applicazione anche in caso di sentenza di patteggia- mento, pur se non oggetto di accordo (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv.
Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007
Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, Francavilla, Rv.
Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005
fanno espresso riferimento an- che alla sentenza di patteggiamento fra le ipotesi cui consegue di diritto l'applicazione della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, Saoner, Rv.
Sez. 4, n. 7554 del 24/01/2019
103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministra- tiva, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 7554 del 24/01/2019, Re, non massimata;
Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018
Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: HANI ARTAN nato il 21/06/1968 avverso la sentenza del 27/11/2019 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr.ssa G. CASELLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione della sospensione della patente di guida.RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava ad Hani Artan la pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di arresto ed €. 600 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B), D. Lgs. n. 285 del 1992 (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari ad 1,19/1,21 g/l).

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge, non essendo stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità infatti, a partire già dalle Sezioni Unite n. 8488 del 1998, ha affermato che in caso di guida in stato di ebbrezza, anche con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle espres- samente escluse dall'art. 445 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, Mar- cel, Rv. 253591). Si tratta, infatti, di sanzione amministrativa accessoria e non già di pena accesso- ria, dovendo dunque trovare applicazione anche in caso di sentenza di patteggia- mento, pur se non oggetto di accordo (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871;

Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, Francavilla, Rv. 237231). Gli stessi art. 186, comma 2-quater e 222, C.d.S. fanno espresso riferimento an- che alla sentenza di patteggiamento fra le ipotesi cui consegue di diritto l'applicazione della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, Saoner, Rv. 232015). Il Collegio ritiene, peraltro, di dovere ribadire l'orientamento, emerso nella giuri- sprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 C.d.S., il pubblico ministero può proporre ricorso per Cassazione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministra- tiva, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 7554 del 24/01/2019, Re, non massimata;

Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091).4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione di sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Vicenza, che dovrà applicare la suddetta sanzione amministrativa determinandone la durata, esercitando sul punto il proprio potere discrezionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della so- spensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvio sul punto al Tribunale di Vicenza per nuovo esame. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo sposito Donatella Ferranti DEPOSITATO IN CANCELLERIA