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Sentenza — n. 1323/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming poverty excuses theft, ruling social aid negates necessity defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to impose a new sentence for theft charges. The appellant argued that economic hardship and health issues justified the theft under the defense of necessity, but the court rejected this claim. The court ruled that available social assistance institutions negate the necessity of committing a crime to avoid grave harm, making the defense inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 4 cod. pen.; Art. 99, comma 4 e 62-bis cod. pen.: The defense of necessity cannot be invoked for thefts driven by poverty when social assistance institutions exist to alleviate the need, thereby lacking the required actuality and inevitability of the danger.

Parole chiave

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defense of necessity economic hardship social assistance theft charges inadmissible appeal criminal liability poverty excuse truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 59, comma 4 cod. pen.
Violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'art. 59, comma 4, cod.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
La Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Teramo resa nei confronti di Mouhamed Saaid per aver dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo d) per difetto di querela, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni di cui ai capi A) - art. 624 cod.
art. 624 cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Teramo resa nei confronti di Mouhamed Saaid per aver dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo d) per difetto di querela, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni di cui ai capi A) - art. 624 cod.
art. 493 -ter cod. pen
B) - art. 493 -ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye
Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang
267640; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv.
Sez. 7, n. 26143 del 16/05/2006, Cissè
Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Petrache
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUHAMED SAAID nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Teramo resa nei confronti di Mouhamed Saaid per aver dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo d) per difetto di querela, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni di cui ai capi A) - art. 624 cod. pen. B) - art. 493 -ter cod. pen. -, C) - artt.- 110, 493-ter cod. pen. E) - art. 493-ter cod. pen.

2. Il Tribunale aveva basato il proprio convincimento sulle deposizioni delle persone offese, su quelle dei testi della polizia giudiziaria, con particolare riferimento ai verbali di accertamento video e contestuale individuazione di persona effettuati dal maresciallo Mimmo Sammarco il quale, all'esito dell'acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza installati presso l'ufficio postale di via Risorgimento di Alba Adriatica e presso l'ufficio postale di Villa Rosa di Martinsicuro, aveva riconosciuto l'imputato procedere alle operazioni funzionali al prelievo di denaro, pochi minuti dopo la commissione dei furti di cui alle imputazioni.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore che solleva due motivi con cui deduce: 3.1. Violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'art. 59, comma 4, cod. pen. L'imputato ha agito nella supposizione dell'esistenza della causa esimente dello stato di necessità, versando in gravi difficoltà economiche e di salute. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, comma 4 e 62-bis cod. pen.

4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che la situazione di indigenza non sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241014), ribadendo che l'esimente dello stato di necessità, la quale postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socioeconomica qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 7, n. 26143 del 16/05/2006, Cissè, Rv. 234529).

Deve, infatti, ricordarsi che l'esimente dello stato di necessita postula l'immanenza di una situazione di pericolo grave alla persona, non scongiurabile altrimenti che con l'atto penalmente illecito, con la conseguenza che deve escludersene l'applicabilità se alla situazione connessa alla penuria di mezzi economici sia possibile ovviare senza ricorrere al reato. Invero, la possibilità di avvalersi dell'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti esclude la sussistenza della scriminante, in quanto fa venir meno proprio gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888).

Le deduzioni del ricorrente si risolvono, peraltro, in mere affermazioni di principio giacché la Corte territoriale ha affermato come, nel caso di specie, la sussistenza della suddetta scriminante non risulti neppure provata. Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al secondo motivo: vi è adeguata motivazione sia con riguardo al diniego delle invocate circostanze generiche - «stante la mancanza di elementi di positiva valutazione, nonché la personalità del prevenuto gravato da numerosi precedenti penali» -, sia in relazione all'aumento di pena effettuato dal primo Giudice per la ritenuta recidiva, atteso che l'ulteriore reiterazione di reati da parte dell'imputato «costituisce chiaro sintomo di rinnovata ed incrementata pericolosità».

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Doilatella Fer '1 .4,14-/A"