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Ordinanza — n. 865/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal regarding defense lawyer fees liquidation remitted to First President for civil section assignment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 865/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The First President of the Court of Cassation remitted the appeal to determine the correct section for handling the case. The appellant challenged a lower court order revoking a fee liquidation for a defense lawyer, citing violations of the Code of Civil Procedure and constitutional rights. The court ruled that such appeals regarding defense fees must be heard by civil sections regardless of the underlying criminal proceeding's nature.

Regesto Legislator

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Art. 106 d.P.R. 115/2002; Art. 84 TUSG 115/2002: Appeals against orders liquidating defense lawyer fees must be assigned to civil sections of the Court of Cassation, irrespective of the criminal nature of the underlying proceedings.

Parole chiave

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defense lawyer fees liquidation order cassation appeal civil section assignment TUSG 115/2002 judicial compensation procedural jurisdiction restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 106 d.P.R. 115/2002
Con decreto del 23/10/2020, la Corte di appello di Ancona — rilevato che per errore era stata disposta, in violazione dell'art. 106 d.P.R.
Art. 84 TUSG 115/2002
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 36 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
3, 24, 36, 111 Cost., anche in riferimento all'art. 6, comma 3-bis, CEDU 3.
art. 106 d.P.R. 115/02
Con decreto del 23/10/2020, la Corte di appello di Ancona — rilevato che per errore era stata disposta, in violazione dell'art. 106 d.P.R. 115/02, la liquidazione dei compensi, relativamente alla fase del giudizio svolta innanzi alla Corte di cassazione, in favore dell'avv.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
609887 - 01, in cui si è precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-2 civile, ord. int. n. 10136 del 16/4/2021
Sez. 2 civile, ord. n. 12802 del 14/5/2019
Sez. 2 civile, ord. n. 12802 del 14/5/2019, Rv.
Sez. 2 civile, sent. n. 11577 del 11/5/2017
653816-01; Sez. 2 civile, sent. n. 11577 del 11/5/2017, Rv.
Sez. 4 pen., ord. n. 44810 del 22/10/2013
159/2011; Sez. 4 pen., ord. n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv.
Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010
257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv.
Sez. U civili, n. 19161 del 3/9/2009
Tali principi costituiscono espressione di un orientamento consolidato (Sez. U civili, n. 19161 del 3/9/2009, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRATU' LORENZO nato a NAPOLI il 31/07/1965 avverso l'ordinanza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA 1. Con decreto del 23/10/2020, la Corte di appello di Ancona — rilevato che per errore era stata disposta, in violazione dell'art. 106 d.P.R. 115/02, la liquidazione dei compensi, relativamente alla fase del giudizio svolta innanzi alla Corte di cassazione, in favore dell'avv. Gennaro De Falco con riguardo al procedimento n. 1467/08 RG App. nei confronti di Carratù Lorenzo, nonostante la Suprema Corte avesse dichiarato inammissibile il ricorso proposto - ha revocato il decreto di liquidazione emesso in favore del predetto avvocato in data 06/12/2019.

2. Avverso il provvedimento ha interposto ricorso l'avv. De Falco, denunciando l'abnormità del provvedimento, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 106 e 84 TUSG 115/2002 e sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 85 TUSG 115/2002, per contrasto con gli artt. 3, 24, 36, 111 Cost., anche in riferimento all'art. 6, comma 3-bis, CEDU 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento al quale inerisce il decreto opposto (Sez. 6-2 civile, ord. int. n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033-01;

Sez. 2 civile, ord. n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; Sez. 2 civile, sent. n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento, quest'ultima, alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d.lgs. n. 159/2011; Sez. 4 pen., ord. n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia).

Tali principi costituiscono espressione di un orientamento consolidato (Sez. U civili, n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01, in cui si è precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice - oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato - introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione).4.

Si ritiene, pertanto, opportuno rimettere la decisione al Primo Presidente di questa Corte di cassazione perché valuti la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni civili.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni civili. Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco/Mfa ia Ciampi .„