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Sentenza — n. 48936/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds not raised in first instance review proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48936/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised new grounds regarding the sufficiency of evidence and charge classification for the first time in this stage. The appellant argued that the lower court failed to specify grave indicia of guilt and incorrectly classified the drug trafficking offense, but these issues were not contested during the preliminary review hearing. The court ruled that such arguments constitute a tardy violation of law and must have been raised earlier to be considered.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on a violation of law not specifically contested in the first instance review proceedings, as new grounds introduced at this stage are considered tardy.

Parole chiave

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tardy violation of law preliminary review hearing new grounds inadmissibility sufficiency of evidence drug trafficking classification imputazione per reati di stupefacenti gravi addebiti penali arresto in vista d'estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 609 c.p.p.
Art. 273 c.p.p.
Sì che la deduzione, col ricorso, di soli vizi in tesi afferenti l'iter motivazionale circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 273 cod.
art. 273 cod. proc. pen
Sì che la deduzione, col ricorso, di soli vizi in tesi afferenti l'iter motivazionale circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 273 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017
Sez. 2, n. 9028
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.
Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci
Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi
266226; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv.
Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Baldini
Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Baldini, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pipino Gabriele, nato a Brindisi il 27/02/1998 avverso la ordinanza del 26/07/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Fabio Falco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 luglio 2022 il Tribunale di Lecce, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali ed in parziale accoglirnento della relativa richiesta, formulata nei confronti dell'ordinanza del 13 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, ha disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere a carico di Gabriele Pipino, indagato per fatti di cessione di sostanze stupefacenti in concorso con terze persone, con quella degli arresti domiciliari nell'abitazione di Oria alla contrada Lamia.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato l'avvenuta conferma, senza motivazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato stesso, atteso il generico riferimento ad intercettazioni, pedinamenti, perquisizioni e sequestri, senza la specifica individuazione della qualità di grave indizio. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata, e non giustificata, riqualificazione del fatto a norma della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trattandosi di singole cessioni di quantitativo di stupefacente rientranti nell'ipotesi di minore gravità, e dovendosi operare il relativo giudizio avuto riguardo ai singoli episodi per i quali si procede. Al contrario era stata esclusa l'ipotesi meno grave in considerazione della reiterazione della medesima condotta, benché il reato andasse ritenuto tenue anche se inserito in una serie di episodi simili realizzati in un arco di tempo prolungato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In ordine ai motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione quanto alla dedotta carenza di gravità indiziaria, questa Corte ha già ribadito che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv. 270627;

Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). Infatti deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 cit.).

Del pari, a coerente chiusura argomentativa, è nozione ripetuta e condivisa dal Giudice di legittimità che, in tema di misure cautelari, non è neppure possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952; cfr. Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Baldini, Rv. 273672). 4.2. In specie, l'ordinanza impugnata - senza che il ricorrente abbia formulato alcuno specifico rilievo in proposito - ha dato conto che con l'istanza di riesame l'indagato aveva richiesto la revoca ovvero la sostituzione della misura cautelare, "lamentando l'insussistenza del periculum libertatis"; lo stesso Giudice del riesame aveva altresì osservato che la difesa dell'indagato, nel ricordare che il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato in una società avente ad oggetto lavori stradali, aveva sottolineato come ciò rendesse insussistente "un pericolo di reiterazione dei reati contestati"; mentre infine il provvedimento ha specificamente annotato che "quanto alle esigenze cautelari, oggetto di doglianza con l'istanza di riesame in analisi", doveva considerarsi altamente probabile il pericolo di reiterazione.

Mentre appunto, ai soli fini della valutazione della pericolosità sociale, le specifiche modalità del fatto imponevano la massima considerazione delle esigenze di tutela sociale, in ragione della "più che probabile reiterazione delle medesime condotte delittuose" 4.2.1. In conclusione, quindi, l'ordinanza impugnata - senza alcuna specifica contestazione - non ha fatto cenno all'eventuale formulazione, in sede di riesame, di doglianze circa la gravità indiziaria, riepilogando invece, in più passaggi del provvedimento, censure e doglianze colà avanzate e concernenti l'esistenza, o meno, delle sole esigenze cautelari.

Sì che la deduzione, col ricorso, di soli vizi in tesi afferenti l'iter motivazionale circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 273 cod. proc. pen. è destinata ad introdurre questioni mai trattate nel merito e proposte per la prima volta in sede di legittimità. 4.2.2. Alla stregua di ciò, deve concludersi - in via assorbente - nel senso della mancata specificità dell'impugnazione.

5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.P

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della