Cassation annuls lower court dismissal for lack of interest due to improper seizure of third-party funds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Tribunal's order dismissing the appeal on grounds of lack of interest. The lower court failed to examine the merits because the preventive seizure had been transferred to a dedicated account belonging to the defendant's mother, not the defendant himself. The Court held that a seizure for confiscation must target assets belonging to the accused, and since the funds were legally transferred to a third party, the defendant retained a legitimate interest in their restitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, 322, 324, 325, 568, 591 c.p.p.; A preventive seizure for confiscation must be limited to assets belonging to the accused, and a dismissal for lack of interest is improper when the seizure has been transferred to a third party, thereby preserving the accused's interest in restitution.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giorgi Andrea Paolo, nato a Milano il 29/06/1974 avverso l'ordinanza del 07/05/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. Emidio Attavilla, in sostituzione dell'avv. Domenico Chindamo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 maggio 2022, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da Giorgi Andrea Paolo - anche quale legale rappresentante della Giorgi Engineering s.r.l. e della Giorgi Sea s.r.l. - avverso il decreto del 15 febbraio 2022, con cui il Gip presso il medesimo Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro preventivo in funzione di confisca obbligatoria, ex artt. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e 321 cod. proc. pen., del profitto di delitti di cui all'art. 2 del d.igs. n. 74 del 2000. Detto profitto - tradottosi in risparmio di spesa - era stimato in un importo pari all'ammontare complessivo delle imposte IVA e IRES evase e, più precisamente, in euro 651.881,43.
L'indagato infatti, al fine di consentire alle predette società di evadere VIVA e l'IRES, avrebbe annotato nelle dichiarazioni ai fini IRES e IVA, relative ai periodi d'imposta 2015-2016-2017-2018-2020 fatture per operazidni inesistenti, così evadendo l'IRES per un ammontare complessivo pari ad euro 322.398,41 e VIVA per un ammontare complessivo pari ad euro 329.483,02. Il medesimo procedimento ha ad oggetto anche la responsabilità amministrativa dell'ente conseguente alla perpetrazione di detti reati fiscali nell'interesse dell'ente stesso. Anche in relazione a detti illeciti amministrativi il Gip ha rilevato la sussistenza del fumus ed ha disposto il sequestro preventivo del profitto per leq u i va lente in vista della confisca sui beni delle due società responsabili, per l'importo di euro 229.526,98 in relazione al capo 2 della rubrica) e di euro 43.056,00 in relazione al capo 3), solo in caso di incapienza del sequestro adottato per i reati tributari.
Il provvedimento del Gip ha trovato esecuzione in via diretta a carico della società Giorgi Engineering s.r.l. per euro 194.340,38 e nei confronti della società Giorgi Sea s.r.l. per soli euro 243,88. Pertanto, vista l'incapienza del sequestro in via diretta a carico delle due società, il provvedimento ha trovato esecuzione su somme di denaro dell'indagato e sugli immobili da quest'ultimo posseduti. Successivamente, in data 11 marzo 2022 (come risulta dagli atti prodotti dal pubblico ministero), la difesa dell'indagato ha provveduto a chiedere il sequestro preventivo di un conto dedicato sul quale nel frattempo la madre dell'indagato aveva fatto confluire la somma di euro 651.881,43, con conseguente richiesta di dissequestro dei beni e delle somme vincolate appartenenti ed intestati all'indagato e alle due società.
Il pubblico ministero, con proprio provvedimento ha accolto dell'istanza difensiva, a cui la polizia giudiziaria ha dato esecuzione in data 15 e 16 marzo 2022. Il Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta per carenza d'interesse, ha rilevato che, a seguito di una iniziativa della difesa, il vincolo si è trasferito su beni non riconducibili al ricorrente.
2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 321, 322, 324, 325, 568 e 591 cod. proc. pen. Secondo il difensore, il conto corrente creato ad hoc perché fosse sottoposto a sequestro è stato effettivamente sottoposto al vincolo perché riconducibile all'indagato. Pertanto, delle due l'una: o si ammette che le somme oggi sotto sequestro sono riconducibili e nella disponibilità dell'imputato, con la conseguenza che quest'ultimo ha effettivamente un interesse attuale alla restituzione; oppure quest'ultimo è da considerarsi contra legem, perché imposto su beni di un terzo estraneo al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Dalla stessa ricostruzione operata dal Tribunale emerge che il vincolo è stato posto sul conto in questione su indicazione dello stesso ricorrente, il quale evidentemente aveva affermato di essere titolare di quelle somme. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, infatti, non può avere ad oggetto beni appartenenti a persone estranee al procedimento, ma deve essere limitato ai beni dell'indagato o comunque a lui riconducibili (ex plurimis, Sez. 3, n. 4456 del 19/11/2021, dep. 2022). Nel caso di specie il Tribunale, invece che trattare nel merito la doglianza, ha affermato che il ricorrente non avrebbe interesse, senza tuttavia considerare che quest'ultimo emerge in re ipsa, perc:hé il trasferimento del sequestro, può essere giustificato solo in quanto i beni o il denaro oggetto dello stesso facciano capo all'indagato. Pertanto, poiché il tribunale doveva pronunciarsi nel merito, si annulla con rinvio l'ordinanza impugnata, fermo restando ogni libertà di giudizio da parte del giudice d'appello.
4. Da quanto precede consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Milano, che farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato, procedendo a nuovo giudizio con libertà di esito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Milano, competente ai sensi de