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Sentenza — n. 38356/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction, upholding recidiva application based on social danger and drug type.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Felix Odion's appeal against his conviction for drug trafficking and recidiva. Odion argued that the lower court's reasoning on recidiva was illogical because his prior offenses were minor and occurred years earlier. The court ruled that the decision was adequately motivated by the preparation of multiple doses, specialized equipment, and the nature of the drug, which demonstrated continued social danger.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 T.U. stup.; In cases of facultative recidiva, the court must specifically justify its finding, which is satisfied by succinctly explaining that the conduct represents a significant continuation of an ongoing criminal process, evidenced by factors like drug type and organizational methods.

Parole chiave

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facultative recidiva drug trafficking social danger adequate motivation Cassation appeal guida recidiva in stato di ebbrezza reiterazione di reati penali reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 T.U. stup.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, del 16 settembre 2019, che aveva condannato Felix Odion alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, relativamente al reato di cui al quinto comma dell'art. 73 T.U.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018
- In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato -» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep.
Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017
27478201, vedi anche Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 - dep.
Sez. 6, Sentenza n. 14937 del 14/03/2018
Peraltro, la motivazione per l'applicazione della recidiva potrebbe essere anche implicita (Sez. 6, Sentenza n. 14937 del 14/03/2018 Ud., dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FELIX ODION nato il 22/04/1991 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 4l-e/e9—A42°«".

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, del 16 settembre 2019, che aveva condannato Felix Odion alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, relativamente al reato di cui al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. Commesso il 25 gennaio 2019.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Carenza e manifesta illogicità della motivazione sull'applicazione della recidiva. La Corte di appello ha ritenuto la recidiva sulla considerazione che la preparazione di più dosi per lo spaccio (ovuli) configuri una maggiore pericolosità del ricorrente. Il ricorrente ha solo due precedenti uno del 2010 e l'altro del 2011, sempre per fatti di lieve entità. L'aver considerato, per l'applicazione della recidiva, solo la suddivisione in dose della sostanza risulta manifestamente illogico. Nel caso in giudizio, il dato temporale della distanza tra i precedenti reati commessi dal ricorrente ed il nuovo reato avrebbe dovuto far escludere la recidiva. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Relativamente alla recidiva la sentenza è adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la preparazione di più dosi per lo spaccio evidenzia "che la pericolosità sociale dell'imputato non è diminuita"; inoltre, la sentenza deve leggersi nella sua completezza e non solo nella parte relativa alla recidiva. La decisione richiama il possesso da parte dell'imputato di idonee attrezzature per il confezionamento e il tipo di droga trattato (cocaina), e mette in luce la modalità di organizzazione dello spaccio non rudimentale.

Infatti, «In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. - In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato -» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ FRANCO GIUSEPPA, Rv. 27478201, vedi anche Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 - dep. 29/01/2018, P.G. in proc.

Alessio, Rv. 27204001). Peraltro, la motivazione per l'applicazione della recidiva potrebbe essere anche implicita (Sez. 6, Sentenza n. 14937 del 14/03/2018 Ud., dep. 04/04/2018, Rv. 272803 - 0).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle