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Sentenza — n. 37730/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing and generic grounds regarding preventive seizure restitution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37730/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to bear the procedural costs. The appellant, an administrator of a company owning the seized land, argued that selling the property would prevent the seizure's effects, yet failed to act as the company's legal representative. The Court found the appeal lacked concrete standing because the appellant did not pursue restitution as the company's representative and offered only generic complaints about the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 322 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An investigation subject may only file a cassation appeal regarding preventive seizure restitution if they hold a concrete and actual interest, which requires acting as the legal representative of the property owner; appeals lacking specific grounds or standing are inadmissible.

Parole chiave

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preventive seizure restitution lack of standing appeal concrete interest requirement legal representative capacity generic grounds inadmissibility sanatoria del vizio procedurale garanzia procedurale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 322 bis cod. proc. pen.
Con ordinanza resa in data 27 maggio 2022 il tribunale di Siracusa investito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. della istanza promossa nell'interesse di Giarratana Salvatore, di restituzione di un terreno sottoposto a sequestro preventivo rigettava l'appello.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
art. 322 bis cod. proc. pen
Con ordinanza resa in data 27 maggio 2022 il tribunale di Siracusa investito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen.
art. 100 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 - n. 16352 del 11/01/2021
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv.
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008
269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Ordinanza — n. 20611/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible for being filed outside statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Ordinanza — n. 20641/2022 — snpen
Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.
Sentenza — n. 13107/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal for lack of interest due to generic grounds and pending prescription period.
Sentenza — n. 48321/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal, ordering costs and fine under procedural code.
Ordinanza — n. 2470/2022 — snpen
Italian Court dismisses prisoner's appeal for lack of personal standing after 2017 procedural reform. The court ruled that technical representation remains the only method for filing appeals. Consequently, the appeal is inadmissible and the appellant is ordered to pay costs. The court held that the 2017 reform did not abolish personal appeal rights but restricted them to specific scenarios. The decision clarifies that technical representation is the standard mechanism for all prisoner appeals. The court emphasized the distinction between substantive rights and procedural modes of exercise. The ruling ensures legal certainty in the criminal procedure system. The court rejected the argument that personal appeals were implicitly preserved. The decision reinforces the principle of technical representation in Italian law. The court ordered the payment of procedural expenses and fines. The judgment upholds the current legal framework for prisoner appeals.

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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giarratana Salvatore nato a Catania il 28/02/1967 nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 27/05/2022 del tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 27 maggio 2022 il tribunale di Siracusa investito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. della istanza promossa nell'interesse di Giarratana Salvatore, di restituzione di un terreno sottoposto a sequestro preventivo rigettava l'appello.

2. Avverso l'ordinanza suindicata, Giarratana Salvatore tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3.Deduce la non condivisibilità della decisione contestata, osservando che l'obbligo di vendita del terreno, assunto con preliminare dal ricorrente quale amministratore unico della società proprietaria del medesimo, eviterebbe le esigenze cautelari sottese al sequestro (evitare l'aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o l'agevolazione della commissione di altri reati) in ragione della sopravvenuta mancata disponibilità in capo all'istante. Peraltro la nuova società subentrante garantirebbe il rispetto di ogni norma di legge in relazione alla esecuzione dell'oggetto sociale inerente la realizzazione di impianti fotovoltaici, senza che poi il tribunale possa al riguardo sostituirsi alle autorità amministrative o al giudice amministrativo.

4. Il ricorso è inammissibile. Posto il principio generale, valevole anche in sede di appello, per cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le altre, Sez. 3 - n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098 - 01), nel caso in esame appare carente l'interesse in capo al ricorrente, posto che il terreno risulta, dagli atti (comprensivi dello stesso ricorso), di pertinenza di una società di cui l'istante sarebbe amministratore unico, ma la domanda non risulta avanzata dal Giarratana nella qualità di rappresentante legale della società medesima, in uno con procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. in favore del difensore del terzo interessato al sequestro (in tal caso la società di riferimento); inoltre, si lamenta, di fatto, un vizio di motivazione, peraltro in maniera del tutto generica in assenza di ogni specificazione sulla relativa tipologia, e comunque del tutto esulante da un'ipotesi di omessa motivazione, nonostante il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr.

Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il richiamo finale poi, alla abnormità dell'atto impugnato, appare laconico e quindi a - specifico.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de