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Sentenza — n. 35374/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls tax fraud sentence for omitting mandatory confiscation of illicit profits under Art. 12-bis DLgs 74/2000.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a Palermo court sentence convicting Bonaccorta Calogero for tax evasion, arguing the trial judge failed to order confiscation of illicit profits. The Court of Cassation found the lower court violated mandatory law by omitting the confiscation required by Article 12-bis of Legislative Decree 74/2000. Consequently, the Court annulled the sentence regarding confiscation and remanded the case to the Court of Appeal to determine the appropriate confiscatory measure.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000; In cases of conviction for tax evasion crimes under the cited decree, the court must order the confiscation of the illicit profit or equivalent assets, failing which the sentence is void for omission of this mandatory provision.

Parole chiave

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tax evasion confiscation of profits mandatory confiscation legislative decree 74/2000 omission of confiscation remand to appellate court illicit gains confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000
2.Avverso tale pronuncia il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui lamenta la violazione di legge avendo, il giudice di prime cure, omesso di applicare l'art. 12- bis del divo n.
art. 444 cod. proc. pen
74 del 2000, in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019
Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo nei confronti di Bonaccorta Calogero, nato a Palermo in data 11/03/1976 Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 16/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca con rinvio alla Corte d'appello. Udito l'avv. Elena Maiorca che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 aprile 2021, il Tribunale di Palermo condannava Bonaccorta Calogero alla pena di mesi dieci e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 4, d.lvo 10 marzo 2000, n. 74 per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2011, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. 2.Avverso tale pronuncia il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui lamenta la violazione di legge avendo, il giudice di prime cure, omesso di applicare l'art. 12- bis del divo n. 74 del 2000 secondo il quale, in caso di condanna, deve essere disposta la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato anche qualora, come nella fattispecie, non sia stato preventivamente disposto alcun sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Palermo, pur avendo affermato la penale responsabilità del Bonaccorta, in ordine alla imputazione a lui contestata, ha omesso di disporre, come, invece, previsto espressamente dall'art. 12-bis del digs. n. 74 del 2000, in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato all'imputato, cioè l'ammontare dell'evasione d'imposta per euro 85.339, 22 a seguito della indicazione, nella dichiarazione iva relativa all'anno 2011, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

La misura ablatoria omessa dal Tribunale si caratterizza per essere obbligatoria, conseguendo essa in termini di necessità, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal citato dlgs n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso (cioè nella forma della confisca diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano nella sua disponibilità (cosiddetta confisca per equivalente). 2.All'annullamento della sentenza impugnata segue, secondo l'avviso di Questo Collegio, il necessario rinvio alla Corte di appello di Palermo onde colmare la lacuna presente nella sentenza di primo grado, atteso che, nell'occasione, la adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca deve essere, a sua volta, preceduto, da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente. ( Cfr.

Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Pg c. Tortorici, Rv. 278637 - 02).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di