Italian court annuls criminal fine for being over statutory maximum and remands case to different judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Tribunal's criminal fine of €2,500 for failing to appear at labor offices, remanding the case for a new trial with different judges. The defense argued the penalty exceeded the statutory maximum of €516 and that generic mitigating circumstances were not applied. The court ruled the fine was illegal due to its excessive amount relative to the law while rejecting the claim regarding mitigating circumstances as they were not properly raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 4, comma 7, I. n. 628 del 1961; A criminal penalty exceeding the statutory maximum is illegal and must be annulled, whereas failure to raise generic mitigating circumstances in the first instance precludes their application on appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Romano Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 01/04/1984, avverso la sentenza in data 11/11/2020 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11 novembre 2020 il Tribunale di Milano ha condannato Vincenzo Romano alla pena di euro 2.500 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale per il reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen. e 4, comma 7, I. n. 628 del 1961, come modificato dal d.lgs. n. 785 del 1994, perché non si era presentato agli uffici della Direzione territoriale del lavoro di Milano-Lodi nelle date del 29 novembre 2017, 19 gennaio 2018 e 13 febbraio 2018, come richiesto, né aveva chiesto il differimento degli appuntamenti, né aveva fornito i chiarimenti e le informazioni richieste.
2. La difesa dell'imputato lamenta con il primo motivo la violazione di legge perché ;a pena irrogata era superiore al massimo edittale pari ad euro 516 e con il secondo il vizio di motivazione perché non erano state applicate le circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E' fondato il primo motivo di ricorso. La pena irrogata è superiore di circa cinque volte il massimo edittale e quindi è una pena illegale. E' infondato invece il secondo motivo, perché la difesa non ha dedotto di aver cniesto le circostanze attenuanti generiche nel corso del giudizio di primo grado, circostanza che peraltro non risulta dalla lettura della sentenza, né ha indicato gii elementi a sostegno della sua domanda che il Tribunale avrebbe omesso di valutare. Pertanto, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione fisica, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il ricorso va rigettato per la parte relativa alle circostanze attenuanti generiche. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità penale dell'imputato.
P.Q.M.
Annuila la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sui punto al Tribunale di Milano, in diversa composizione personale. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estenso