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Sentenza — n. 25319/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest; correction of material error in indictment heading lacks concrete interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25319/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of concrete interest. The appellant argued that the trial court's ex officio correction of the indictment heading violated procedural rights by omitting a chamber hearing. The court ruled that since the indictment modification had already occurred during the main trial, correcting the document's header was merely a clerical act with no impact on the judgment's substance.

Regesto Legislator

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Art. 130, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal against an ex officio correction of a material error in the indictment heading is inadmissible if the modification was already established in the main trial, as no concrete interest exists in challenging the clerical alignment of the document.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility material error correction indictment heading modification lack of concrete interest clerical document alignment procedural contradiction ex officio correction modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 130, comma 2, cod. proc. pen.
Con il provvedimento impugnato, in accoglimento dell'istanza del Pubblico ministero, il Tribunale di Lecce ha proceduto de plano, ai sensi dell'art. 130 cod.
Art. 127, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Avverso l'indicata ordinanza Davide Quintana, a mezzo del difensore di fiducia, ha posto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento agli art.
Art. 178, cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 130 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, in accoglimento dell'istanza del Pubblico ministero, il Tribunale di Lecce ha proceduto de plano, ai sensi dell'art. 130 cod.
art. 178 cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano
(ex multis Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv.
Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo
Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza
279219; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Quintana Davide, nato a Gallipoli il 07/11/1981 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Iori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, in accoglimento dell'istanza del Pubblico ministero, il Tribunale di Lecce ha proceduto de plano, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., alla correzione del dispositivo della sentenza pronunciata dallo stesso ufficio in data 28 gennaio 2022 nei confronti di Davide Quintana e altri, disponendo che nell'intestazione dell'indicata sentenza sia trascritta l'imputazione come modificata dal pubblico ministero all'udienza del 26 marzo 2021, riportata alle p. 3 e 4 del relativo verbale.

2. Avverso l'indicata ordinanza Davide Quintana, a mezzo del difensore di fiducia, ha posto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento agli art. 130, comma 2, e 127, comma 1, per l'omessa celebrazione dell'udienza camerale. Espone il difensore il concreto interesse all'impugnazione, derivante dalla circostanza che la sentenza del Tribunale di Lecce continui a far riferimento alla imputazione originaria, senza prendere in considerazione la modifica intervenuta; ove fosse stata fissata l'udienza camerale, la difesa avrebbe potuto rappresentare le proprie ragioni ed opporsi alla correzione che modifica l'imputazione.

3. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.

4. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). D'altra parte, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, dep. 15/07/2020, Zampollo, Rv. 279219; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247).

5. Ebbene, nel caso di specie appare evidente come il provvedimento di correzione riguarda un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo per l'assorbente ragione che la modifica della imputazione era già avvenuta all'udienza dibattimentale del 26 marzo 2021.Conseguentemente, con il procedimento di correzione dell'errore materiale si è semplicemente riportata nell'intestazione l'imputazione corretta, come già modificata dal pubblico ministero; da qui il mero carattere compilativo dell'errore in cui è incorso il Tribunale nella mera intestazione della sentenza, laddove, appunto, era stata trascritta l'imputazione senza tener conto dell'intervenuta modifica avvenuta in udienza nel contraddittorio tra le parti.

Appare evidente che, laddove il ricorrente voglia dedurre la difformità tra accusa e sentenza, il mezzo idoneo è rappresentato non dal ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, non sussistendo alcun interesse concreto avverso l'adeguamento dell'intestazione della sentenza alla modifica, già avvenuta in udienza, della contestazione, ma dall'appello avverso la sentenza cui afferisce la correzione dell'errore materiale.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Ca