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Sentenza — n. 20744/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order rejecting suspension of demolition due to lack of procedural diligence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution judge's order that rejected Teresa Di Nardo's opposition to a demolition injunction. The lower court failed to verify the applicant's diligence in submitting documents to the environmental commission despite administrative delays. The court ruled that the execution judge must actively investigate the plausibility of administrative approval rather than relying solely on the applicant's allegations.

Regesto Legislator

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Art. 31 d.P.R. n. 380/2001; Art. 666, comma 5, cod. proc. pen.: In execution proceedings for illegal building demolitions, the execution judge must actively verify the plausibility of administrative approval upon request for suspension, rather than merely accepting the applicant's allegations without investigative diligence.

Parole chiave

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illegal building demolition execution proceedings suspension of injunction administrative approval procedural diligence burden of proof urban planning law divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001
Al riguardo, infatti, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R.
Art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Il rigetto di ogni richiesta di sospensione ovvero di revoca dell'ingiunzione si poneva in violazione della normativa urbanistica e della norma di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., nonché in contrasto col principio di uguaglianza e di tutela della proprietà privata.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano
Sez. 3, n. 1158 del 08/11/2016, Tarallo
Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Nardo Teresa, nata a Napoli il 07/11/1965 avverso l'ordinanza del 21/12/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che l'On. Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 21.12.2021

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 dicembre 2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da Teresa Di Nardo nei confronti del provvedimento del Pubblico ministero, in forza del quale era stata ingiunta la demolizione di manufatto abusivo in esecuzione della sentenza di condanna del 17 dicembre 1996 pronunciata dal Pretore di Napoli, con i doppi benefici, nei confronti del dante causa Domenico Di Nardo.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, deducendo violazione di legge, la ricorrente ha osservato di avere depositato certificato di congruità dell'oblazione e istanza di sollecita definizione al fine di rimettere la pratica all'Ente preposto alla tutela del vincolo, e quindi giungere sollecitamente al conseguimento del permesso a costruire. In realtà la Commissione ambientale era stata momentaneamente sciolta a seguito del cambiamento amministrativo al Comune di Napoli.

A fronte di ciò l'ordinanza impugnata - non valutando in alcun modo i documenti prodotti dalla parte - non aveva verificato che la ricorrente si era adoperata con la diligenza del buon padre di famiglia, tra l'altro osservando - senza avere disposto alcun accertamento istruttorio circa i tempi di definizione della procedura e del rinnovo istituzionale - che il titolo in sanatoria non avrebbe potuto essere rilasciato in un breve arco temporale. Il rigetto di ogni richiesta di sospensione ovvero di revoca dell'ingiunzione si poneva in violazione della normativa urbanistica e della norma di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., nonché in contrasto col principio di uguaglianza e di tutela della proprietà privata.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 21.12.2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione al complessivo motivo di censura, è nozione ribadita che, in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413; cfr. altresì Sez. 3, n. 1158 del 08/11/2016, dep. 2017, Tarallo, Rv. 269357). 4.1.1.

In proposito, vero è che l'ordinanza impugnata ha anzitutto rievocato i consolidati principi circa lo spettro d'indagine che compete al Giudice dell'esecuzione, in presenza di una domanda di revoca ovvero di sospensione dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo. Al riguardo, infatti, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763). 4.1.2.

Ciò premesso, peraltro, per un verso il Tribunale non appare avere dato conto della presentazione dell'istanza di definizione della pratica; né, d'altro canto, a fronte delle palesate difficoltà amministrative in tema di esame delle domande di condono e di verifica delle compatibilità, ha inteso dare corso alle dovute e ricordate attività di accertamento, nonostante le allegazioni di parte istante anche in relazione alle richieste sollecitatorie. 4.1.3. In definitiva, le svolte negative considerazioni in ordine al mancato rilascio dei pareri degli enti gestori dei vincoli, ed in merito alla tempistica circa l'eventuale accoglimento della domanda di condono, non sono sorrette da una congrua istruttoria cui, al contrario, il Tribunale era tenuto.

5. Alla stregua di quanto precede, pertanto, va annullata l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 05/05/2022