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Sentenza — n. 13951/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify legal grounds under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General of Asti filed a cassation appeal against a tribunal order annulling a preventive seizure decree. The appeal was rejected because the prosecutor failed to specify the exact legal provisions violated, resulting in generic grounds for annulment. The court ruled that under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, appeals must cite specific legal violations to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the exact legal provisions violated, as generic grounds do not allow the court to identify the precise criticism of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific legal grounds requirement generic grounds annulment preventive seizure annulment fumus commissi delicti azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari contratti negoziati fuori dei locali commerciali violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod.
Art. 581 c.p.p.
Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di inammissibilità dei motivi per genericità ex art. 581 cod.proc.pen.
Art. 325 c.p.p.
d) cod.proc.pen., richiede che i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura e della relativa indicazione della disposizione di legge violata, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 581 cod.proc.pen
Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di inammissibilità dei motivi per genericità ex art. 581 cod.proc.pen.
art. 325 cod.proc.pen
d) cod.proc.pen., richiede che i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura e della relativa indicazione della disposizione di legge violata, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota
intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv.
Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991
274258 - 01; Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991, Rv.
Sez. 1, n. 3847 del 05/10/1992
Il ricorso per cassazione, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3847 del 05/10/1992, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Asti nel procedimento penale nei confronti di Bosio Carlo, nato a Poirino il 25/11./1950 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avv. Francesco Gambino che chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Asti ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Asti con la quale era stato annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale G.I.P. in relazione alla violazione di cui all'art. 44 lett.

a) del d.P.R. n. 380 del 2001 con riferimento alle opere di chiusura di parte del terreno dismesso ad uso pubblico, tramite posa di pali in ferro e di rete elettrosaldata, in violazione della convenzione edilizia del 14/10/2005 sottoscritta tra l'indagato e il Comune di Poirino.

2. A sostegno del ricorso, il ricorrente si duole della decisione di annullamento per la ritenuta carenza di fumus commissi delicti in relazione alla contravvenzione ipotizzata dal P.M. in quanto l'esclusione del fumus del reato può avvenire solo in presenza di elementi che escludano con certezza l'illiceità della condotta, dovendo in caso contrario, come quello in esame tenuto conto delle risultanze delle indagini, confermare la valutazione compiuta e il relativo decreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01; Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991, Rv. 187010). Il principio va condiviso e ribadito anche con riguardo alle impugnazioni in materia cautelare reale. Il ricorso per cassazione, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3847 del 05/10/1992, Rv. 193137 - 01), è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge.

Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di inammissibilità dei motivi per genericità ex art. 581 cod.proc.pen. - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà. Il chiaro disposto normativo di cui all'art 581 comma 1, lett.

d) cod.proc.pen., richiede che i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura e della relativa indicazione della disposizione di legge violata, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. e 606 comma 1, lett.

b) cod.proc.pen., con la correlata precisazione della parte del provvedimento, che deve essere perfettamente identificabile, nonché nella enunciazione delle ragioni sulle quali si intende fondare la censura. Soltanto in tal modo il giudice del gravame è posto in condizione di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato. Alla stregua di tali principi è pertanto generica la censura mossa dal ricorrente che, senza indicazione della violazione di legge dedotta, contesta la decisione del tribunale, che ha ritenuto insussistente il fumus commissi deficti, decisione rispetto alla quale il ricorrente esprime legittimo dissenso senza, tuttavia, individuare un vizio di violazione di legge deducile in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 03/03/2022